Nuovi obblighi e divieti per le imprese che vendono e somministrano alcolici e superalcolici.

Ai soci Fipe
Loro Sedi

Cesena, 29 luglio 2010

Prot. 17/8/AM/sm

Oggetto: approvazione definitiva da parte del Senato del disegno di legge 1720- B in materia di sicurezza stradale. Entrata in vigore.

Il Senato ha approvato definitivamente in data 28 luglio 2010 il Disegno di Legge in oggetto che entrerà in vigore  il 13 agosto 2010, il giorno dopo quello di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Due sono gli articoli che incidono direttamente sulle imprese rappresentate: l’art. 53 (Misure per la prevenzione dei danni e degli incidenti stradali legati al consumo di alcol) e l’art. 54 (Modifiche alla disciplina della somministrazione di alcol nelle ore notturne),

Giova al riguardo fornire una corretta ed esauriente informazione circa l’entrata in vigore delle nuove norme, al fine di evitare allarmi ingiustificati od omissioni sanzionabili.

In dettaglio:

A) (art. 53 ) ENTRATA IN VIGORE DAL 13 AGOSTO 2010:

  • Divieto di vendere per asporto bevande superalcoliche dalle ore 22 alle ore 6 nelle aree di servizio situate lungo le strade classificate del tipo A di cui all’art. 2,   comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
  • Divieto di somministrare bevande superalcoliche in qualsiasi ora e di somministrare bevande alcoliche limitatamente alla fascia oraria dalle ore 2 alle ore 6, sempre nelle aree di servizio situate lungo le strade classificate del tipo A.

B) (art. 54) ENTRATA IN VIGORE DAL 13 AGOSTO 2010:

  • Divieto di somministrare e vendere bevande alcoliche e superalcoliche dalle 3 alle ore 6 in tutti i pubblici esercizi (alberghi, ristoranti, bar, pub, locali da ballo e di intrattenimento, agriturismi), circoli privati, fiere, sagre;
  • Divieto di vendere per asporto bevande alcoliche e superalcoliche (poiché non possono effettuare nemmeno la “somministrazione non assistita” di bevande alcoliche e analcoliche) da parte degli esercizi commerciali di vicinato dalle ore 24 alle ore 6;
  • Obbligo per i titolari e i gestori dei pubblici esercizi interni agli stabilimenti balneari di svolgere particolari forme di intrattenimento danzante, congiuntamente alla somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, soltanto nella fascia oraria tra le ore 17 e le ore 20, fatte salve le autorizzazioni già rilasciate per lo svolgimento delle forme di intrattenimento e svago di cui sopra nelle ore serali e notturne.

ENTRATA IN VIGORE DIFFERITA (DAL TERZO MESE SUCCESSIVO AL GIORNO DI PUBBLICAZIONE SULLA G.U.):

  • Obbligo per i pubblici esercizi che non effettuano intrattenimenti e che proseguano la loro attività dopo le ore 24 di avere almeno presso una uscita del locale un precursore per la rilevazione del tasso alcolemico e di esporre le tabelle sugli effetti dell’assunzione di alcolici.

Con riferimento all’obbligo di esporre le tabelle alcolemiche, si fa presente che la Federazione sta predisponendo una loro versione più semplice e comprensibile e personalizzabile, che metterà a disposizione entro il mese di agosto.

Con riserva di fornire, se necessario, ulteriori precisazioni sul tema, si porgono i più cordiali saluti.

Angelo Malossi
Presidente Fipe Confcommercio
Comprensorio cesenate

MALOSSI (FIPE) «ACCETTABILI NORME ALCOL»

Il presidente dei pubblici esercizi di Confcommercio apprezza la riforma del codice della strada approvato ieri in Senato e in vigore con alcune disposizioni già da domani, ma lancia nuove proposte
È questo il pensiero di Angelo Malossi, presidente Fipe della Confcommercio Imprese per l’Italia del Comprensorio cesenate, alla riforma del codice della strada nella parte riguardante i divieti sull’alcol.

Secondo la federazione dei pubblici esercizi, rispetto alla precedente riforma del codice della strada (legge 160/2007) il provvedimento contiene maggiori limiti sia per i cittadini, sia per gli imprenditori. È quindi da apprezzare che sia stato aumentato il numero dei soggetti che gestiscono l’alcol sui quali si abbatteranno le restrizioni, così come appare accettabile la logica con cui queste sono state articolate.

«L’alcol e il modo in cui questo viene consumato – precisa Malossi – è da considerarsi un fenomeno sociale e una federazione di categoria anche nel difendere gli interessi dei propri associati, deve sempre tenere presente il livello di responsabilità sociale, soprattutto quando le devianze riguardano la sfera giovanile».

In base al nuovo testo, le discoteche e altri locali dove si fa spettacolo e intrattenimento (già soggetti ad obbligo di precursore e esposizione di tabelle con tassi alcolemici) potranno cessare di servire e vendere alcol alle tre, anziché alle due. Gli esercenti, infine, sono obbligati a dotarsi di tabelle e precursori chimici o elettronici solo se chiudono dopo le 24.

«Per gli esercenti – si consola Malossi – è un sacrificio meno pesante rispetto all’ipotesi iniziale voluta in Senato di obbligare tutti i ristoranti, a prescindere dall’orario di chiusura dell’attività, a dotarsi di etilometri il cui costo si aggira attorno ai 400 euro, e di esporre le tabelle. Ed è un bel passo avanti anche all’ipotesi di cessare la somministrazione in maniera indiscriminata entro le due di notte, come si era tentato di fare sempre in Senato. Il provvedimento nel suo insieme si pone l’obiettivo nobile di ridurre gli incidenti stradali, molti dei quali mortali, dovuti alla guida in stato di ebbrezza. Se sarà centrata questa meta potremo saperlo solo fra qualche anno, ma il dubbio è lecito».

«L’esperienza insegna – conclude Malossi – che i divieti da soli servono a poco e che anzi possono produrre per paradosso l’effetto contrario a quello auspicato. Forse, piuttosto che vietare l’alcol sarebbe più efficace lavorare su un altro concetto: non bisogna abusare dell’alcol perché fa male e non perché è proibito. Continueremo a lavorare insieme alla Fipe nazionale a livello europeo per la stesura di una direttiva che preveda l’obbligatorietà di sensori all’interno delle automobili in grado di bloccare l’accensione del motore se il conducente è in uno stato psicofisico alterato».

Vecchi e nuovi divieti e obblighi per le imprese che vendono e somministrano alcolici e superalcolici.

Prima della riforma del Codice della Strada (norme in vigore)

  • Divieto per i pubblici esercizi di somministrare alcolici ai minori, agli ubriachi, agli infermi di mente (Codice Penale artt. 687, 689)
  • Divieto per i pubblici esercizi posti lungo le autostrade di vendere superalcolici dalle ore 22 alle ore 6 (l. 125/2001).
  • Divieto per i pubblici esercizi posti lungo le autostrade di somministrare superalcolici (l. 214/03).
  • Divieto per i pubblici esercizi di intrattenimento (discoteche, pub, locali serali, night) di somministrare alcolici dopo le ore 2 di notte (legge 160/07).
  • Obbligo per i pubblici esercizi di intrattenimento (discoteche, pub, locali serali, night) di consentire ai clienti di effettuare l’alcol test nel locale e di esporre all’interno e all’esterno apposite tabelle alcometriche (legge 160/07).
  • Divieto per gli ambulanti itineranti di vendere e somministrare alcolici dalle ore 24 alle ore 7 (legge comunitaria 2009).

Dopo l’approvazione della riforma del Codice della Strada da parte del Senato

ENTRATA IN VIGORE IMMEDIATA:

  • Divieto per i pubblici esercizi di somministrare alcolici ai minori, agli ubriachi, agli infermi di mente (Codice Penale artt. 687, 689)
  • Divieto per tutti i pubblici esercizi di intrattenimento e non (discoteche, pub, locali serali, night, bar, ristoranti, circoli ricreativi, culturali e sportivi, alberghi ed altri esercizi ricettivi, agriturismi, stabilimenti balneari) di somministrare alcolici dalle ore 3 alle ore 6 di notte (Riforma Codice Strada).
  • Divieto per i pubblici esercizi posti lungo le autostrade e le superstrade di somministrare superalcolici e alcolici dalle ore 2 alle ore 7 di notte e la vendita di superalcolici dalle ore 22 alle ore 6 (Riforma Codice Strada).
  • Divieto per i negozi di vicinato di vendere alcolici e superalcolici dalle 24 alle 6 (Riforma Codice Strada).
  • Divieto per gli stabilimenti balneari di organizzare trattenimenti danzanti con somministrazione di alcolici al di fuori della fascia oraria compresa tra le ore 17 e le ore 20, a meno che non venga rilasciata apposita autorizzazione (Riforma Codice Strada).

ENTRATA IN VIGORE TRA 3 MESI:

Obbligo per tutti i pubblici esercizi di intrattenimento e non, solo se aperti oltre le ore 24, (pertanto anche bar, ristoranti, circoli ricreativi, culturali e sportivi, alberghi ed altri esercizi ricettivi, agriturismi, stabilimenti balneari) di tenere a disposizione dei clienti almeno presso un’uscita del locale uno strumento per l’alcol test (di tipo precursore chimico o elettronico) e di esporre all’entrata, all’interno ed all’uscita le tabelle sugli effetti dell’assunzione di alcolici (Riforma Codice Strada).

FONTE: Fipe (Federazione Italiana Pubblici Esercizi)



Invia un messaggio
Scrivici su WhatsApp
Ciao, possiamo aiutarti?