Fipe: Manovra economica 2011 – alcune novità sui giochi

Nella manovra economica pubblicata il 25 luglio scorso sulla Gazzetta Ufficiale, viene confermato il divieto di partecipazione ai giochi pubblici con vincita in denaro (es. apparecchi da intrattenimento, gratta e vinci, superenalotto, lotto, ecc.) ai minori di anni diciotto, e viene previsto che “Il titolare dell’esercizio commerciale, del locale o, comunque, del punto di offerta del gioco che consente la partecipazione ai giochi pubblici a minori di anni diciotto è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinque mila a euro venti mila”.

In caso di violazione, oltre al pagamento della sanzione pecuniaria di cui sopra, è sempre disposta la sanzione accessoria della chiusura dell’esercizio commerciale, del locale o, comunque, del punto di offerta del gioco da dieci fino a trenta giorni.

Il titolare dell’esercizio commerciale, del locale o, comunque, del punto di offerta del gioco, all’interno dei predetti esercizi, ha l’onere di identificare i giocatori mediante richiesta di esibizione di un idoneo documento di riconoscimento, ai fini dell’accertamento del possesso della maggiore età.

Pertanto, in caso di incertezza sull’età, l’esercente non dovrà ammettere al gioco chi non è in grado di dimostrare di essere maggiorenne.

Inoltre, nell’ipotesi in cui la violazione del divieto suddetto riguardi l’utilizzo delle “newslot” il trasgressore è altresì sospeso, per un periodo da uno a tre mesi, dall’elenco dei soggetti che svolgono attività funzionali alla raccolta del gioco mediante apparecchi da divertimento con vincite in denaro. Durante il periodo di sospensione non potrà utilizzare gli apparecchi suddetti nel proprio esercizio.

In relazione all’elenco degli operatori del gioco, al comma 41 dell’art. 24 viene modificata la precedente disciplina relativa all’iscrizione, con l’aumento del versamento annuale per la stessa che passa da 100 a 150 euro e la modifica del termine per effettuare tale versamento, da eseguirsi, in sede di prima applicazione, entro e non oltre il 31 ottobre 2011, con la precisazione che restano ferme le domande ed i versamenti già eseguiti alla data del 30 giugno 2011.

Riguardo ai profili appena esposti restano da chiarire alcuni aspetti della disciplina modificata.

In merito all’importo del versamento, infatti, mentre non vi sono dubbi che coloro che hanno effettuato il pagamento entro il 30 giugno sono in regola con lo stesso, e coloro che lo hanno effettuato o lo effettueranno dopo il 7 luglio hanno dovuto o dovranno pagare 150 euro, visto il testo della norma, sorgono dei dubbi in relazione alla somma che andava versata nel periodo tra il 1° e il 6 luglio, atteso il vuoto normativo che il decreto-legge in questione ha creato.

Il termine per il versamento, che in sede di prima applicazione è previsto per il 31 ottobre 2011, non risulta coincidere con quello relativo all’iscrizione del 15 novembre 2011, come prorogato dal decreto direttoriale dell’AAMS prot. n. 2011/23843/giochi/ADI (cfr. circolare n. 34/2011) e sorgono perplessità sulla disciplina da seguire.

La Federazione ha già preso contatti con l’AAMS, al fine di ottenere i chiarimenti relativi alle problematiche applicative suesposte e si è in attesa di un riscontro dall’Amministrazione.



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