Per la seconda casa non occorre pagare un altro canone rai.

Informiamo che, l'articolo 27, comma 2, della legge n. 223/1990 ("Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato") stabilisce che il pagamento del canone di abbonamento alla televisioneconsente  la detenzione di uno o più apparecchi televisivi ad uso privato da parte dello stesso soggetto (o componenti del suo nucleo familiare)  nei luoghi adibiti a propria residenza o dimora  (abituale e secondaria).
 



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