Prevenzione incendi – Piano straordinario di adeguamento

Ricordiamo che il 31 ottobre 2012 è scaduto il termine entro il quale le aziende che intendevano accedere al piano straordinario di adeguamento antincendi dovevano presentare al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco apposita istanza, dimostrando di possedere le misure di sicurezza di cui all’articolo 5 del DM 16 marzo 2012.

Le aziende stagionali, tuttavia, potranno presentare l’istanza di ammissione al piano anche oltre il termine del 31 ottobre 2012. In tal caso, all’atto della presentazione dell’istanza e comunque prima della riapertura per la stagione 2013, alla documentazione da allegare andrà aggiunta una dichiarazione sostitutiva di atto notorio da cui risulti che l'attività sia stata sospesa appunto per chiusura stagionale, ovvero mantenuta in esercizio con un numero ridotto di posti letto.

Per la presentazione dell'istanza dovranno essere utilizzati gli appositi modelli,  corredata da attestazione firmata da tecnico abilitato, relativa al possesso dei requisiti tecnici di sicurezza di cui all'art. 5 del D.M. 16 marzo 2012 e completa di:

  • relazione tecnica ed eventuali elaborati grafici atti a rappresentare il possesso dei requisiti di sicurezza antincendio necessari per l'ammissione al piano straordinario di adeguamento antincendio;
  • dichiarazioni/certificazioni relative agli impianti previsti nei requisiti di sicurezza antincendio necessari per l'ammissione al piano straordinario, nonché documentazione relativa alla gestione della sicurezza;
  • programma di adeguamento alle vigenti disposizioni di prevenzione incendi (sintetica descrizione degli interventi di adeguamento dell'attività da realizzarsi entro il 31/12/2013).

Tra le misure integrative di gestione della sicurezza è previsto il servizio interno di sicurezza composto da addetti con attestato di idoneità tecnica ed integrato di 1 unità per esercizi alberghieri fino a 100 posti letto e 2 unità per gli esercizi alberghieri oltre 100 posti letto e fino a 300 (a titolo esemplificativo, se sul piano di emergenza erano previsti 2 addetti antincendio a medio rischio, ora ne occorrono 3).

Oltre al corso di formazione per medio rischio di 8 ore (alberghi fino a 100 posti letto) e alto rischio (alberghi oltre 100 e fino a 300 posti letto), la normativa prevede almeno per un responsabile del servizio sicurezza antincendio, l'esame di idoneità presso il Comando dei Vigili del Fuoco.

Per non incorrere nel rischio di vedersi respinta la presentazione del piano straordinario di adeguamento antincendio proprio per mancanza dell'attestato di superamento dell'esame, Confcommercio e Iscom organizzano i seguenti corsi formativi:

E' possibile infine per coloro che hanno frequentato il corso antincendio medio, senza aver sostenuto l'esame ai Vigili del Fuoco e che non ritengono necessario partecipare al corso di aggiornamento, presentare direttamente al Comando Vigili del Fuoco la richiesta per sostenere l'esame.
In considerazione del fatto che molti sono gli albergatori che ancora devono sostenere l'esame presso il Comando Vigili del Fuoco di Forlì, le date disponibili saranno probabilmente fissate nei mesi di giugno e luglio.

In accordo con lo stesso Comando, Confcommercio ha concordato che in fase di presentazione del piano straordinario di adeguamento antincendio, indispensabile ai fini dell'apertura dell'esercizio alberghiero per la stagione 2013, il tecnico incaricato oltre alla documentazione prevista debba allegare copia della domanda di iscrizione all'esame.

Vista la ristrettezza dei tempi, invitiamo tutti coloro che fossero interessati, ad iscriversi con urgenza ai corsi (utilizzando il modello allegato) e/o a presentare richiesta di ammissione all'esame.



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