Novità sull’utilizzo dei prodotti ittici.

Informiamo che  è entrato in vigore lo scorso 25 agosto Il decreto in cui viene riportato che “l'operatore del settore alimentare che offre in vendita al consumatore finale pesce anche di acqua dolce e cefalopodi freschi, sfusi o preimballati per la vendita diretta ai sensi dell'art. 44 del regolamento (CE) n. 1169/2011 deve esporre apposito cartello". La dicitura, che deve essere riportata letteralmente sul cartello, è quella contenuta nel seguente riquadro:
 

Informazioni al consumatore per un corretto impiego di pesce e cefalopodi freschi In caso di consumo crudo, marinato o non completamente cotto il prodotto deve essere preventivamente congelato per almeno 96 ore a -18 °C in congelatore domestico contrassegnato con tre o più stelle.

Il cartello,  deve essere apposto in modo da essere facilmente visibile dalla posizione in cui il consumatore prende o riceve la merce. Le informazioni riportate devono essere chiaramente leggibili ed in nessun modo nascoste, oscurate, limitate o separate da altre indicazioni scritte o grafiche o da altri elementi suscettibili di interferire.

L’obbligo di apposizione del cartello non si applica ai prodotti della pesca decongelati che sono stati conservati congelati per un periodo di tempo sufficiente a uccidere i parassiti vivi.

Si segnala infine che è prevista una sanzione pecuniaria da euro 600 a euro 3500 per il mancato rispetto dei suddetti obblighi informativi.

Informiamo inoltre che l’associazione ha predisposto il cartello, scaricabile in allegato, necessario al fine di porre gli associati coinvolti in condizione di osservare la norma in oggetto.



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