RINUNCIA AGEVOLAZIONE PRIMA CASA

 

Si decade dall’agevolazione prima casa in caso di trasferimento per atto a titolo oneroso o gratuito degli immobili acquistati con i benefici prima del decorso del termine di cinque anni dalla data del loro acquisto, a meno che il contribuente, entro un anno dall’alienazione, proceda all’acquisto di un altro immobile da adibire a propria abitazione principale.

La perdita del beneficio comporta il pagamento delle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonché una sanzione pari al 30% delle stesse imposte.  

Laddove sia ancora pendente il termine dei dodici mesi per l’acquisto dell’ulteriore immobile, il soggetto che si trovi nelle condizioni di non potere ovvero di non volere rispettare l’impegno assunto, anche per motivi personali, può comunicare il proprio intendimento all’Amministrazione finanziaria, con una apposita istanza, richiedendo la riliquidazione dell’imposta originariamente assolta.

In questo caso, il contribuente sarà tenuto al versamento della differenza tra l’imposta pagata e quella dovuta, oltre al pagamento degli interessi.

Non troverà applicazione la sanzione pari al 30%, poiché entro il predetto termine non può essere imputato al contribuente il mancato acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale (risoluzione 112/E del 2012).

Fonte:  Agenzia delle Entrate  Fiscooggi  pubblicato Lunedì 22 Settembre 2014

RINUNCIA AGEVOLAZIONE PRIMA CASA



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