- Ottobre 28, 2014
- Postato da: Enrica Esposito
- Categoria: News
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L’imposta di successione è dovuta in relazione a tutti i beni e diritti trasferiti per successione o per donazione, anche se esistenti all’estero (articolo 2, comma 1. decreto legislativo n. 346/1990). La dichiarazione di successione deve essere presentata all'ufficio territoriale dell'Agenzia delle Entrate nella cui circoscrizione era fissata l'ultima residenza del defunto.