PRIVACY: uso dei cookie sui siti internet

Il 4 giugno prossimo entrano in vigore le regole stabilite dal Garante per la protezione dei dati personali con il Provvedimenton. 229 del 08/05/2014 sull’uso dei cookie sui siti internet. I cookie sono i file di testo che i siti che un utente visita inviano al browser utilizzato dall’utente stesso, vengono memorizzati e quindi ritrasmessi a tali siti in occasione delle successive visite da parte del medesimo utente.

In estrema sintesi il Garante ha stabilito che nel momento in cui si accede alla home page (o ad altra pagina) di un sitoweb, deve immediatamente comparire in primo piano un banner di idonee dimensioni contenente le seguenti indicazioni:

a) che il sito utilizza cookie di profilazione al fine di inviare messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dall’utente nell’ambito della navigazione in rete;

b) che il sito consente anche l’invio di cookie “terze parti”(nel caso in cui ciò avvenga);

c) il link all’informativa estesa;

d) l’indicazione che alla pagina dell’informativa estesa è possibile negare il consenso all’installazione di qualunquecookie;

e) l’indicazione che la prosecuzione della navigazione medianteaccesso ad altra area del sito o selezione di un elementodello stesso comporta la prestazione del consensoall’uso dei cookie. Pertanto, a partire dal 4 giugno p.v., ogni editore, cioè ilgestore del sito che l’utente sta visitando dovrà farsi carico del rispetto di quanto sopra evidenziato e in ogni sito web dovrà, conseguentemente, apparire il banner sopra citato contenente le indicazioni di cui alle lettere daa) ad e) (ovviamentenel caso in cui tali circostanze ricorrano).

Il banner che dovrà comparire sulla home page dovrà essere di dimensioni idonee cioè tali da costituire una percettibilediscontinuità nella fruizione dei contenuti della pagina web che si sta visitando.Inoltre il superamento della presenza del banner al video deve essere possibile solo mediante un intervento attivo dell’utente (selezione di un elemento contenuto nella pagina sottostante al banner stesso).

Nel banner dovrà essere posto il link all’informativa estesa che dovrà contenere tutti gli elementi dell’informativa “tradizionale” della privacy (art. 13 del D.Lgs. 196/2003) oltre adescrivere in dettaglio le caratteristiche e le finalità dei cookie installati sul sito e consentire all’utente di disattivarne l’uso. In questa informativa dovrà anche essere inserito il link aggiornato alle informative e i moduli di consenso delle terze parti (o quelli degli intermediari) con le quali l’editore ha stipulato accordi per l’installazione di cookie sul suo sito.

Rimane aperto qualche dubbio sull’obbligatorietà del banner in considerazione del fatto che al punto 7 del Provvedimento (Conseguenze del mancato rispetto della disciplina in materia di cookie) sono contemplati i casi di omessa informativa e di informativa inidonea che viene definita come quella “che non presenti gli elementi indicati, oltre che nell’art. 13…, nel presente provvedimento,…”.

Poiché gli elementi indicati nel Provvedimento del Garantesono contenuti nelle lettere da a) ad e), che non contemplano il banner, l’obbligatorietà del medesimo non appare chiarissima.Il banner del resto è soltanto una modalità di presentazione ed infatti nel punto 4.1 del Provvedimento si afferma che “Resta ferma naturalmente la possibilità per gli editori di ricorrere a modalità diverse da quella descritta (Il banner) per l’acquisizione del consenso online all’uso dei cookie degliutenti, sempreché tali modalità assicurino il rispetto di quanto previsto dall’art. 23, comma 3 del Codice”. Tuttavia il riferimento generico agli elementi indicati nel presente Provvedimento lascia aperta la possibilità che, insede di controllo da parte della Guardia di Finanza, anche il banner possa essere ritenuto essenziale.Ricordiamo inoltre che l’uso dei cookie rientra tra i trattamenti soggetti all’obbligo di notificazione al Garante se finalizzati a profilare gli interessati, o ad analizzare abitudini o scelte di consumo ovvero a monitorare l’utilizzo di servizi di comunicazione elettronica con la sola esclusione dei trattamenti tecnicamente indispensabili per fornire i servizi medesimi agli utenti.

Le sanzioni sono le seguenti:- per l’omessa informativa e l’informativa inidonea(come sopra descritta) è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 6.000 a 36.000 euro;- per l’installazione dei cookie in assenza di preventivo consenso dei medesimi è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 10.000 a120.000 euro;- per l’omessa o incompleta notificazione al Garante è prevista la sanzione amministrativa del pagamento diuna somma da 20.000 a 120.000 euro.

Il testo integrale del Provvedimento è disponibile alle Sezione Provvedimenti e Normative sul sito http://www.garanteprivacy.it (sulla stringa di ricerca, selezionando doc.web inserire il numero 3118884)

 



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