VIDEOSORVEGLIANZA – Adempimenti obbligatori prima dell’installazione degli IMPIANTI e modalità di utilizzo

Con la presente nota informativa si ritiene utile tornare a trattare l’argomento della videosorveglianza (VS) nelle attività, allo scopo di fornire elementi utili ai datori di lavoro interessati.

Ancorché nella maggioranza dei casi si tratti di impianti la cui installazione risponde unicamente alla necessità di salvaguardare le persone e il patrimonio in azienda, costituendo uno strumento fortemente deflativo contro mal intenzionati, occorre però non dimenticare che dal 1970 esiste una legge che, se il raggio di azione delle telecamere riguarda anche gli ambienti dove si svolge l’attività lavorativa, prevede il rispetto della sfera personale dei dipendenti. Prima ancora dell’acquisto degli impianti è quindi fondamentale che il datore di lavoro si faccia illustrare dagli addetti libri-paga quali siano i divieti contenuti nella legge regolatrice e la procedura da adottare, preventivamente, al fine di evitare irregolarità e le pesanti sanzioni conseguenti in caso di controlli e/o di denuncie dei lavoratori.

Gli impianti di VS possono essere installati esclusivamente per motivi organizzativi, produttivi e di sicurezza. Laddove gli organi di vigilanza riscontrino anomalie e/o irregolarità procedurali e sostanziali negli impianti e nella loro modalità di utilizzo provvedono a comminare pesanti sanzioni, configurandosi anche reato con segnalazione alla Procura della Repubblica.

Quindi è fondamentale che gli esercenti, in primis i datori di lavoro intenzionati ad installare ex novo un impianto di VS, ma anche coloro che già dispongono di tali sistemi di controllo senza essersi preoccupati approfondire quanto illustrato, seguano una delle seguenti alternative procedurali previste dalla legge citata:

? preventivo accordo sindacale, solo nei casi in cui in azienda siano presenti RSA o commissioni interne, con relativa redazione e sottoscrizione congiunta di apposito verbale ai sensi ex art. 4 L. 300/70 da conservare sul luogo di lavoro ed eventualmente esibire su richiesta degli organi di vigilanza;

? oppure preventiva richiesta di autorizzazione direttamente alla Direzione Provinciale del Lavoro competente per ambito territoriale rispetto al luogo in cui sarà installato l’impianto di VS, la quale rilascerà entro 30 gg apposita autorizzazione, salvo prima verificare le caratteristiche dell’impianto, i posizionamenti delle telecamere come da planimetria presentata o attraverso visita diretta in loco, quindi, ricorrendo tutti i requisiti previsti dalla norma.

In assenza di personale dipendente tali procedure non sono necessarie.

Per affrontare e approfondire la materia sopra accennata il Servizio Consulenza e Assistenza in seno all’Ufficio Amministrazione del Personale dell’ASCOM Cesena sarà lieto di fissarLe un appuntamento.



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