STUDI DI SETTORE – ACCESSO AL REGIME PREMIALE

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 1° giugno 2018

Come noto, nei confronti dei contribuenti soggetti agli studi di settore che dichiarano, anche per effetto di adeguamento, ricavi o compensi pari o superiori a quelli risultanti dell’applicazione degli studi medesimi (cosiddetti “contribuenti congrui”) è applicabile uno
specifico “regime premiale” che prevede:

  • l’esclusione dagli accertamenti basati sulle presunzioni semplici;
  • la riduzione di un anno dei termini di decadenza per l’attività di accertamento da parte degli uffici finanziari (che, quindi, passa dal quinto al quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione);
  • l’ammissione dell’accertamento sintetico solo a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno 1/3 (anziché 1/5) quello dichiarato.

 

Tali “premialità” si applicano a condizione che:

  •  il contribuente dichiari, anche per effetto dell’adeguamento, ricavi o compensi pari o superiori a quelli risultanti dell’applicazione degli studi di settore;
  •  il contribuente abbia regolarmente assolto gli obblighi di comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore, indicando fedelmente tutti i dati previsti;
  • sulla base dei predetti dati, la posizione del contribuente risulti “coerente” con gli specifici indicatori previsti dagli studi di settore.

 

Ora, con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 1° giugno 2018, sentite le Associazioni di Categoria, sono state approvate le differenziazioni dei termini di accesso al predetto “regime premiale” e dettate le relative disposizioni di attuazione.

Dalle analisi effettuate sulla base dei dati dichiarativi, tenuto conto delle modifiche apportate agli studi di settore dai decreti ministeriali del 23 marzo 2018 e 23 aprile 2018 e viste, inoltre, le valutazioni espresse dalle Organizzazioni di Categoria, nonché attesa l’esigenza di garantire l’applicazione del “regime premiale” ai contribuenti che dichiarano fedelmente i dati degli studi di settore e che risultano congrui alle risultanze dei medesimi, con il Provvedimento in esame sono state confermate, anche per il periodo di imposta 2017, i

criteri previsti per il 2016.
Si ricorda che il 2017 è l’ultimo anno di applicazione del regime premiale in argomento atteso che, a partire dall’annualità di imposta in corso (2018), troveranno applicazione gli indici sintetici di affidabilità (ISA).



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