ll nuovo Codice della Crisi e dell’insolvenza: revisione obbligatoria per le Pmi, regole e adempimenti

Il nuovo “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza” impone all’imprenditore di dotarsi di strumenti adeguati alla tempestiva rilevazione dello stato di crisi e all’assunzione di idonee iniziative.

 

In particolare la norma prevede testualmente che:

  • l’imprenditore individuale deve adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte;
  • l’imprenditore collettivo deve adottare un assetto organizzativo adeguato ai sensi dell’art. 2086 del codice civile, ai fini della tempestiva rilevazione dello stato di crisi e dell’assunzione di idonee iniziative.

 La rilevazione deve essere preventiva e coinvolge, con responsabilità solidale, sia l’imprenditore che gli eventuali organi di controllo.

 

La nomina dell’organo di controllo

Sono stati inoltre rivisti i limiti per la nomina dell’organo di controllo.

Pertanto, oggi, l’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore sussiste per le Srl che per due esercizi consecutivi hanno superato almeno uno dei seguenti limiti:

  • totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro;
  • ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro;
  • dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 20 unità.

È stato fissato il termine di 9 mesi (dal 16 marzo 2019) per permettere alle società di adeguare statuto e atto costitutivo e costituire l’organo di controllo. 

Pertanto le società hanno dunque tempo fino al 16 dicembre 2019 per l’adeguamento.

  

Monitoraggio continuità aziendale

Il Codice della Crisi d’impresa e dell’insolvenza ha inoltre previsto obblighi di verifica e controllo che riguardano tutte le società a prescindere dalla nomina del revisore ed in ipotesi di inadempienza, la responsabilità patrimoniale sarà attribuita agli amministratori.

In particolare tutte le imprese dovranno monitorare la continuità aziendale, tramite  appositi indicatori di crisi in grado di evidenziare squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario.

 

 

L’entrata in vigore delle nuove regole

Il decreto prevede che le disposizioni in esso contenute abbiano tempi di entrata in vigore differenziati:

  • in vigore dal 16 marzo 2019:
    • Istituzione dell’albo nazionale dei curatori, dei commissari e dei liquidatori
    • Responsabilità degli amministratori in caso di mancata capienza del patrimonio sociale
    • Obbligo dell’imprenditore di istituire un assetto organizzativo adeguato alle dimensioni dell’azienda
  • in vigore dal 16 dicembre 2019:
    • Adeguamento statuti e nomina revisori
  • in vigore dal 14 agosto 2020:
    • Procedure di allerta per l’emersione della crisi attraverso la previsione di specifici indici
    • Tutte le disposizioni che innovano le procedure di gestione della crisi: Concordato preventivo, Transazione fiscale, Sovraindebitamento, Concordato minore, Liquidazione giudiziale, ecc.

Nei fatti, le imprese devono attivarsi immediatamente per istituire, laddove non fosse già esistente, un adeguato assetto organizzativo che consenta di misurare e valutare il proprio equilibrio economico-finanziario e quindi la continuità aziendale. La redazione di budget e bilanci infrannuali sarà fondamentale per analizzare il prevedibile andamento della gestione e per giustificare, eventualmente, in futuro il proprio operato.

 

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