Disposizioni in materia fiscale

Alcune misure riguardano esclusivamente i Comuni rientranti nella c.d. “zona rossa” ossia i Comuni individuati dall’Allegato 1 al DPCM 1.3.2020 di seguito riportati, mentre altre sono applicabili su tutto il territorio nazionale.


COMUNI della c.d. “ZONA ROSSA”

LOMBARDIA

  •  Bertonico
  • Casalpusterlengo
  • Castelgerundo
  • Castiglione D’Adda
  • Codogno
  • Fombio
  • Maleo
  • San Fiorano
  • Somaglia
  • Terranova dei Passerini

VENETO

  • Vo’


DISPOSIZIONI RIGUARDANTI SOLTANTO I COMUNI DELLA C.D. “ZONA ROSSA”

VERSAMENTI CARICHI AGENTE DELLA RISCOSSIONE

L’art. 2 del Decreto in esame prevede, a favore delle persone fisiche e dei soggetti diversi dalle persone fisiche (società) residenti / con sede operativa o legale in uno dei Comuni della c.d. “zona rossa” alla data del 21.2.2020, la sospensione dei versamenti:

  • scadenti nel periodo 21.2 – 30.4.2020;
  • relativi sia ad entrate tributarie che non tributarie;
  • derivanti da:
    – cartelle di pagamento emesse dall’Agente della riscossione ovvero da avvisi di accertamento esecutivi;
    – atti di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle Dogane affidati all’Agente della riscossione;
    – ingiunzioni di pagamento emesse dagli Enti territoriali;
    – atti di accertamento esecutivo ai fini della riscossione dei tributi degli Enti locali.


I versamenti oggetto della predetta sospensione dovranno essere effettuati, in unica soluzione, entro il 31.5.2020 (mese successivo al termine del periodo di sospensione).

Il comma 3 dell’art. 2 in esame dispone inoltre che per i citati soggetti sono differiti al 31.5.2020 i seguenti termini:

  • 28.2.2020 per il pagamento della rata dovuta per:
    – la definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della riscossione;
    – la “rottamazione” dei carichi affidati all’Agente della riscossione dal 2000 al 2017;
  • 31.3.2020 per il pagamento della rata dovuta per l’estinzione dei debiti risultanti da carichi affidati all’Agente della riscossione, c.d. “saldo / stralcio”, da parte delle persone fisiche che versano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica.

VERSAMENTI / ADEMPIMENTI VERSO PA DI PROFESSIONISTI / CONSULENTI / CAF


Il MEF ha disposto la sospensione dei versamenti e degli adempimenti tributari scadenti nel periodo 21.2 – 31.3.2020, prevedendo che i versamenti / adempimenti sospesi dovranno essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.
Ora, il Decreto in esame dispone che detta sospensione trova applicazione anche per gli adempimenti / versamenti verso le Amministrazioni pubbliche effettuati o a carico di professionisti / consulenti / centri di assistenza fiscale che abbiano sede o operino nei Comuni della c.d. “zona rossa”, anche per conto di aziende / clienti non operanti nel territorio, nonché di società di servizi e di persone in cui i soci residenti nei citati Comuni rappresentino almeno il 50% del capitale sociale.

ADEMPIMENTI / VERSAMENTI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI / ASSICURATIVI
L’art. 5 dispone che, nei Comuni della c.d. “zona rossa” sopra elencati, sono sospesi i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei:

  • • contributi previdenziali e assistenziali;
  •  premi per l’assicurazione obbligatoria;

in scadenza nel periodo 23.2 – 30.4.2020

Lo stesso art. 5 prevede che detti adempimenti / pagamenti sospesi dovranno essere effettuati dall’1.5.2020, senza applicazione di sanzioni e interessi, anche in forma rateale, con un massimo di 5 rate mensili di pari importo.

INDENNITÀ LAVORATORI AUTONOMI

È previsto il riconoscimento di un’indennità mensile pari a € 500, per un massimo di 3 mesi, parametrata all’effettivo periodo di sospensione dell’attività a favore dei seguenti soggetti:

  • co.co.co.;
  • titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale
    lavoratori autonomi / professionisti compresi i titolari di attività d’impresa; che al 23.2.2020 risultano:
    – essere iscritti all’assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della stessa, nonché alla Gestione separata;
    – svolgere l’attività lavorativa / essere residenti / domiciliati nei citati Comuni della c.d. “zona rossa”.
    La predetta indennità:
    • non concorre alla formazione del reddito (non è quindi tassata);
    • è concessa con Decreto dalla Regione alla quale il soggetto interessato deve presentare apposita domanda. Le pratiche saranno gestite secondo l’ordine cronologico di presentazione.
    Le Regioni inviano la lista dei beneficiari all’INPS, che provvede all’erogazione delle prestazioni spettanti.

DISPOSIZIONI RIGUARDANTI TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE
Oltre alla revisione dei termini di presentazione del mod. 730 / CU 2020 (31.03.2020 per le CU 2020 e 30.09.2020 per il mod. 730), sono previste le seguenti “misure di sostegno” applicabili in tutto il territorio nazionale.


SOSPENSIONE VERSAMENTI SETTORE TURISTICO – ALBERGHIERO
É disposta la sospensione dei termini di versamento delle ritenute alla fonte operate in qualità di sostituto d’imposta / dei contributi previdenziali e assistenziali / dei premi per l’assicurazione obbligatoria scadenti nel periodo 2.3 – 30.4.2020 a favore di:
• imprese turistico-ricettive;
• agenzie di viaggio e turismo;
• tour operator;
che hanno il domicilio fiscale o la sede legale / operativa in Italia.
In merito si evidenzia che per quanto riguarda i contributi previdenziali / assistenziali ed i premi per l’assicurazione obbligatoria, la predetta sospensione non riguarda solo i versamenti ma anche i relativi adempimenti.
Gli adempimenti e i versamenti oggetto di sospensione dovranno essere effettuati in unica soluzione, senza applicazione di sanzioni e interessi, entro il 31.5.2020.
Il comma 3 dell’art. 8 in esame prevede inoltre che per i predetti soggetti con domicilio fiscale o sede legale / operativa nella c.d. “zona rossa” resta fermo quanto disposto dal DM 24.2.2020, ai sensi del quale i sostituti d’imposta sospendono la trattenuta delle ritenute alla fonte sui compensi corrisposti nel periodo 21.2 – 31.3.2020.


BENI CEDIBILI COME “DONAZIONE ANTISPRECO”
Sono stati ricompresi tra i prodotti oggetto della medesima Legge, concernente “la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi”, i seguenti beni:
• prodotti tessili;
• abbigliamento;
• arredamento;
• giocattoli;
• materiali per l’edilizia;
• elettrodomestici;
• PC / tablet / e-reader / altri dispositivi per la lettura in formato elettronico.
Tali beni devono essere non più commercializzabili a causa di imperfezioni / alterazioni / danni / vizi che non ne modificano l’idoneità all’utilizzo o per altri motivi similari.
È altresì previsto che, il donatore / ente donatario possa incaricare un soggetto terzo per l’adempimento degli obblighi previsti dalle lett. b) e c) del comma 3 del citato art. 16, ossia:
• trasmissione telematica della comunicazione riepilogativa mensile delle cessioni effettuate all’Amministrazione finanziaria, fermo restando che la stessa non è richiesta se i beni donati sono alimenti o beni facilmente deperibili ovvero di valore non superiore a € 15.000;
• rilascio da parte dell’Ente donatario al donatore dell’apposita dichiarazione trimestrale contenente:
– gli estremi dei ddt / documenti equipollenti relativi alle cessioni ricevute;
– l’impegno ad utilizzare direttamente i beni ricevuti per le proprie finalità istituzionali.



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