NOVITA’ MAXI DECRETO CURA ITALIA

Ammortizzatori sociali per fronteggiare sospensioni e/o riduzione dell’attività lavorativa dei dipendenti: è stata prevista la cassa integrazione in deroga per tutti i lavoratori di imprese private, anche per quelle che occupano fino a 5 dipendenti, che coprirà fino a 9 settimane di integrazione salariale con pagamento diretto a carico dell’INPS. Per le aziende con un organico sopra i 5 dipendenti resta comunque attiva la possibilità di accedere al FIS, fondo di integrazione salariale con la causale covid-19. 

Vengono sospesi per 60 giorni i termini di impugnazione del licenziamento. Inoltre per i suddetti 60 giorni il datore di lavoro non può recederedal contratto per giustificato motivo oggettivo

Il Decreto Legge prevede un congedo parentale straordinario per i genitori con figli fino ai 12 anni, l’indennità verrà percepita per massimo 15 giorni a partire dal 5 marzo e potrà essere usata in alternativa dalla madre o dal padre. L’importo coperto dall’INPS sarà pari al 50% della retribuzione. In caso di figli disabili il limite di età non si applica. Un congedo speciale non retribuito è invece previsto per i dipendenti con figli compresi tra i 12 e i 16 anni. In alternativa alle prestazioni predette è prevista la possibilità di scegliere la corresponsione di un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di €. 600. 

I dipendenti che usufruiscono dei permessi legge 104/1992 per l’assistenza di familiari non autosufficienti, oltre ai tre (3) giorni mensili ordinari, potranno usufruire per i mesi di marzo e aprile di ulteriori dodici (12) giorni per tale tipologia di permessi. 

È previsto un premio di importo massimo pari a €. 100, esentasse, per i lavoratori dipendenti che hanno lavorato presso la sede aziendale per il mese di marzo in proporzione ai giorni di prestazione;il premio spetterà a chi ha un reddito annuale fino a euro 40.000. Il suddetto premio verrà erogato dal datore di lavoro possibilmente nella busta paga di aprile e comunque entro il conguaglio di fine anno. 

Ai liberi professionisti titolari di partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020, nonchè ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e lavoratori iscritti alla gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie é riconosciuto un’indennità una tantum pari a €. 600 per il mese di marzo.

Vista l’emergenza epidemiologica in corso, laddove attuabile, il lavoro agile (smart working) è la forma di lavoro da prediligere (lavoro da casa); ai lavoratori del settore privato affetti da gravi e comprovate patologie è riconosciuta la priorità nell’accoglimento delle istanze di svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità di lavoro agile, inoltre i datori di lavoro sono tenuti ad autorizzare la modalità di lavoro agile ai lavoratori dipendenti che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità. 

Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il primo gennaio 2019 e l’entrata in vigore della presente disposizione è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari a €. 600 che non concorre alla formazione del reddito e che viene erogata solamente nel caso gli stessi non siano titolari di pensione né di altri rapporti di lavoro dipendente.



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