Le nuove misure previste sia dal decreto governativo sia dalle ordinanze regionali

Di seguito le disposizioni in vigore DA LUNEDÌ 4 MAGGIO, considerate le misure previste SIA DAL DECRETO GOVERNATIVO SIA DALLE ORDINANZE REGIONALI

SPOSTAMENTI

Sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorativesituazioni di necessità o motivi di salute.

Gli spostamenti per situazioni di necessità (come fare la spesa) sono consentiti in forma individuale ed esclusivamente in ambito provinciale. I comuni confinanti tra province diverse possono determinare reciprocamente la possibilità dello spostamento dei residenti per ragioni di necessità tra i due territori comunali o tra frazioni degli stessi.

È consentito spostarsi in ambito regionale per incontrare “congiunti”, purché venga rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento interpersonale di almeno un metro e vengano utilizzate protezioni delle vie respiratorie. Il Governo ha chiarito che per “congiunti” si intendono i coniugi, i partner conviventi, i partner delle unioni civili, le persone che sono legate da uno stabile legame affettivo, nonché i parenti fino al sesto grado (come, per esempio, i figli dei cugini tra loro) e gli affini fino al quarto grado (come, per esempio, i cugini del coniuge).

È vietato trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente ci si trova, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; è in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. 

Ogni tipo di spostamento deve essere giustificato con l’apposita  AUTOCERTIFICAZIONE 

 

MASCHERINE

È obbligatorio sull’intero territorio nazionale usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza.

L’ordinanza regionale del 30 aprile rende obbligatorio l’uso della mascherina in Emilia-Romagna nei locali aperti al pubblico e anche nei luoghi all’aperto laddove non sia possibile mantenere il distanziamento di un metro.

Non sono soggetti all’obbligo i bambini al di sotto dei sei anni e i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina.

Possono essere utilizzate mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso.

L’utilizzo delle mascherine di comunità si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come il distanziamento fisico e l’igiene costante e accurata delle mani) che restano invariate e prioritarie.

 

ATTIVITÀ CON VENDITA AL DETTAGLIO CONSENTITE DAL 4 MAGGIO

  • Ipermercati – Supermercati – Discount di alimentari
  • Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari
  • Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
  • Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
  • Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2)
  • Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
  • Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)
  • Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico
  • Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
  • Commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione
  • Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
  • Farmacie
  • Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica
  • Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
  • Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l’igiene personale
  • Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici
  • Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
  • Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
  • Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
  • Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet
  • Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione
  • Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono
  • Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici
  • Commercio di carta, cartone e articoli di cartoleria
  • Commercio al dettaglio di libri
  • Commercio al dettaglio di vestiti per bambini e neonati
  • Commercio al dettaglio di fiori, piante, semi e fertilizzanti

 

MISURE PER GLI ESERCIZI COMMERCIALI

  1. Mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale.
  2. Garanzia di pulizia e igiene ambientale con frequenza almeno due volte giorno ed in funzione dell’orario di apertura.
  3. Garanzia di adeguata aereazione naturale e ricambio d’aria.
  4. Ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto a tastiere, schermi touch e sistemi di pagamento.
  5. Utilizzo di mascherine nei luoghi o ambienti chiusi e comunque in tutte le possibili fasi lavorative laddove non sia possibile garantire il distanziamento interpersonale.
  6. Uso dei guanti “usa e getta” nelle attività di acquisto, particolarmente per l’acquisto di alimenti e bevande.
  7. Accessi regolamentati e scaglionati secondo le seguenti modalità:
    a) attraverso ampliamenti delle fasce orarie;
    b) per locali fino a quaranta metri quadrati può accedere una persona alla volta, oltre a un massimo
    di due operatori;
    c) per locali di dimensioni superiori a quelle di cui alla lettera b), l’accesso è regolamentato in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita.
  8. Informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata.

 

MERCATI

Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari.

In Emilia-Romagna sono consentiti i mercati a merceologia esclusiva per la vendita di prodotti alimentari e i posteggi destinati e utilizzati per la vendita di prodotti alimentari all’interno di strutture coperte o in spazi pubblici stabilmente recintati o comunque perimetrati con strutture idonee a non consentire l’accesso all’area se non dagli ingressi autorizzati a condizione che la gestione del mercato sia disciplinata dal Comune anche previo apposito accordo con i titolari dei posteggi. Non è consentita l’attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante.

 

RISTORAZIONE, BAR, ASPORTO

Dal 4 maggio 2020 trovano applicazione le disposizioni di cui al DPCM 26 aprile 2020 e sono superate le disposizioni più restrittive di cui alle precedenti ordinanze regionali.

È pertanto consentita la vendita di cibi e bevande da asporto da parte dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (ristoranti, bar, etc.) e da parte delle attività artigianali che vendano per asporto (quali a titolo esemplificativo: rosticcerie, friggitorie, gelaterie, pasticcerie, pizzerie al taglio), con esclusione degli esercizi e delle attività localizzati in aree o spazi pubblici in cui è vietato-interdetto l’accesso in base ad ordinanze regionali (spiagge e arenili) o comunali, secondo quanto disposto dall’ art. 1 c.1 lett.aa) del DPCM 26 aprile 2020, fermo restando l’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro ed il divieto di consumare i prodotti all’interno dei locali e il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi.

L’asporto è altresì consentito negli esercizi di somministrazione e bevande posti all’interno delle stazioni ferroviarie e lacustri, nonché nelle aree di servizio e rifornimento carburante.

 

SPIAGGE

Sono interdetti al pubblico le spiagge e gli arenili, in concessione o liberi, ivi compresi la battigia.

In base alle ultime due ordinanze regionali, sono invece consentiti i lavori di ristabilimento e manutenzione degli stabilimenti balneari e degli arenili utili alla ripartenza.

 

ATTIVITA’ PRODUTTIVE, INDUSTRIALI E COMMERCIALI

DAL 4 MAGGIO POSSONO RIPARTIRE ANCHE LE ATTIVITA’ DI AGENZIA IMMOBILIARE, GLI AGENTI DI COMMERCIO E LE CONCESSIONARIE DI AUTOVEICOLI. 

Possono ripartire tutte le imprese del settore manifatturiero e quelle dell’edilizia e costruzioni, oltre al commercio all’ingrosso funzionali ai due comparti.

Nel dettaglio, sono dunque sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’allegato 3 del  DPCM del 26 aprile .

Le attività produttive sospese possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile.

Sono consentite le attività che erogano servizi di pubblica utilità, nonchè servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146.

É sempre consentita l’attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari. Resta altresì consentita ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l’emergenza.

Le imprese le cui attività non sono sospese rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali di cui (allegato 6 del  DPCM del 26 aprile , nonché, per i rispettivi ambiti di competenza, il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e le parti sociali (allegato 7 del  DPCM del 26 aprile, e il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid-19 nel settore del trasporto e della logistica sottoscritto il 20 marzo 2020 (allegato 8 del  DPCM del 26 aprile .

Per le attività produttive sospese è ammesso, previa comunicazione al Prefetto, l’accesso ai locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento di attività di vigilanza, attività conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti nonché attività di pulizia e sanificazione.

È consentita, previa comunicazione al Prefetto, la spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino nonché la ricezione in magazzino di beni e forniture.



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