- Settembre 17, 2020
- Postato da: Enrica Esposito
- Categoria: News
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In via esclusiva ai datori di lavoro che non richiedono i trattamenti di integrazione salariale (cassa integrazione in deroga, Fis, ect…)
e che abbiano già fruito trattamenti di integrazione salariale nei mesi di maggio e giugno, è riconosciuto l’esonero del versamento dei contributi previdenziali a loro carico, ad esclusione dell’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per un periodo massimo di 4 mesi, fruibili entro il 31.12.2020, nel limite del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei predetti periodi di maggio e giugno, con esclusione dei premi Inail.