Legge regionale 16/2004 e s.m.i. – Comunicazione dei periodi di apertura e chiusura delle strutture ricettive, normativa ed eccezioni per emergenza legata al covid-19

Sono pervenuti al Servizio Turismo della Regione Emilia Romagna numerosi quesiti da parte dei Comuni e delle associazioni di categoria relativamente alla legittimità delle numerose chiusure straordinarie da parte delle strutture ricettive avvenute in questo periodo di emergenza sanitaria, talvolta anche in assenza della prescritta comunicazione al Comune.

Intanto occorre rilevare l’assoluta straordinarietà della situazione dovuta alla pandemia, che ha portato a provvedimenti sia di sospensione delle attività di impresa che restrittivi delle libertà individuali di movimento, per limitare gli effetti della trasmissione del virus.

Questi provvedimenti hanno avuto importanti ricadute, in particolare sul turismo e sulla gestione delle strutture ricettive. L’attività delle strutture ricettive è stata sospesa dalla normativa anti-covid, con l’esclusione dell’ipotesi dell’accoglienza legata all’emergenza; solo agli alberghi è stato consentito di poter comunque restare attivi, ma si sono trovati nella situazione di non poter più accogliere turisti, essendo stati impediti gli spostamenti a fini turistici nel territorio nazionale.

Ciò premesso, occorre chiarire il quadro normativo in merito alla chiusura delle strutture ricettive. La normativa regionale (art. 21, comma 3, lett. d), della L.r. 16/2004 e s.m.i. e Delibera di Giunta regionale n. 1156/2018) prevede la possibilità di chiusure (e aperture) straordinarie in deroga ai limiti di cui all’art. 4, comma 2, della L.R. n. 16/2004 e s.m.i. (almeno 9 mesi di apertura per le strutture annuali, almeno 3 mesi per le strutture stagionali) in caso di fondate ragioni, previa comunicazione al Comune, da inviare almeno 20 giorni prima a meno che non si sia in presenza di casi di forza maggiore o di eventi non dipendenti dalla volontà del gestore.

Non c’è dubbio che la situazione di emergenza sanitaria di questi mesi configuri sia una fondata ragione che una causa di forza maggiore o un evento non dipendente dalla volontà del gestore, in quanto conseguente agli obblighi imposti dai vari decreti nazionali e ordinanze regionali, tale quindi da giustificare sia la chiusura straordinaria in deroga ai limiti previsti, che il mancato rispetto dei termini per la comunicazione.

Nel caso in cui il gestore della struttura non abbia presentato alcuna comunicazione, occorre rilevare che tale comportamento, essendo stato dettato da causa di forza maggiore o da evento non dipendente dalla volontà del gestore, non è comunque soggetto ad alcuna sanzione, né relativa alla sospensione dell’attività prevista all’art. 23 della L.R. 16/2004, in quanto la casistica non è prevista dall’articolo stesso, né può essere oggetto della sanzione pecuniaria prevista all’art. 36, comma 7 della L.R. 16/2004, poiché nella sua ultima formulazione (così come sostituito dall’art. 6 L.R. n. 17/2019) fa salvi i casi di forza maggiore e gli eventi non dipendenti dalla volontà del gestore, quali quelli a cui ci siamo trovati di fronte in questi ultimi mesi.

 

Dal 3 giugno la situazione è cambiata poiché sono stati riaperti i confini tra le Regioni e persino, seppure con alcune eccezioni e limitazioni, i confini nazionali.

 

L’attività ricettiva con finalità turistica a partire dal 18 maggio, a seguito dell’adozione dei protocolli regionali anticovid – 19 per la gestione delle strutture ricettive, è stata via via consentita, ma permangono condizioni di criticità, legate in particolare agli aspetti economico gestionali, derivanti dalla situazione emergenziale ancora in corso. Pertanto si ravvisa che le predette considerazioni in merito alle cause di forza maggiore, possano trovare applicazione per l’intero periodo per il quale è dichiarata dal governo l’emergenza sanitaria (ad oggi fino al 15 ottobre, salvo ulteriori proroghe).

A questo proposito bisogna sottolineare che anche la tempistica per l’invio della prevista comunicazione al Comune, in caso di chiusura straordinaria, rimane in ogni caso legata al concetto di emergenza, con la conseguenza che, le strutture che continuano a rimanere chiuse, anche ai fini di una corretta comunicazione istituzionale, devono presentare, ove non lo abbiano già fatto, la comunicazione al

Comune, ma non si applica il termine di preavviso di 20 giorni e di conseguenza nemmeno le relative sanzioni e resta applicabile la deroga ai limiti di cui all’art. 4, comma 2, della L.R. n. 16/2004 e s.m.i. (almeno 9 mesi di apertura per le strutture annuali, almeno 3 mesi per le strutture stagionali).

Detto ciò è bene ricordare che resta invece obbligatorio comunicare eventuali periodi di apertura o chiusura straordinaria, rispetto a quanto dichiarato nella precedente denuncia, in previsione della chiusura stagionale estiva (in questo caso è prevista l’applicazione di sanzioni per il mancato rispetto della normativa regionale). Si prega pertanto di prendere contatto con l’ufficio licenze dell’Associazione per controllare la corrispondenza delle date.



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