DECRETO RIAPERTURE – Cronoprogramma per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali

Venerdì 23 aprile è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 96/2021, il D.L. 22 aprile 2021, n. 52, recante “misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da Covid -19”. Con tale atto normativo il Governo dispone, la prosecuzione fino al 31 luglio 2021 delle disposizioni contenute nel DPCM dello scorso 2 marzo, con eccezione di alcuni specifici profili.

Al fine di consentire quanta più chiarezza possibile, di seguito vengono riassunti i profili di maggior interesse per il comparto del regime giuridico risultante dal combinato disposto del DPCM 2 marzo 2021 (d’ora in avanti DPCM) e del Provvedimento oggetto della presente circolare

 

I. Misure di contenimento del contagio che si applicano in zona bianca
Il Provvedimento non apporta modifiche alla disciplina relativa alla zona bianca (art. 7 DPCM).
Allo stato, dunque, per i territori che, in virtù di un livello di rischio basso, saranno collocati in tale zona:

  • cessano di applicarsi le misure restrittive relative alla sospensione o al divieto di esercizio delle attività disciplinate al Capo III, relative alla zona gialla, ma continueranno ad essere in vigore le generali misure di prevenzione del contagio previste dal DPCM (es. distanziamento interpersonale di almeno un metro) e le specifiche misure di contenimento del settore di riferimento adottate con i Protocolli e/o linee guida allegati al provvedimento;
  • restano sospesi gli eventi che implichino assembramenti in spazi chiusi o all’aperto, comprese le manifestazioni fieristiche e i congressi, nonché le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso, e la partecipazione di pubblico agli eventi e alle competizioni sportive. E’ evidente che, sotto il profilo della sospensione delle manifestazioni fieristiche e congressuali, sarà necessario un atto normativo di coordinamento, considerato che l’art. 7 del decreto legge in commento prevede, rispettivamente dal 15 giugno p.v. e 1 luglio p.v., la possibilità di realizzare tali eventi in zona gialle.

Permane altresì la previsione secondo cui spetta a un Tavolo tecnico permanente, istituito presso il Ministero dalla salute, il compito di verificare il permanere delle condizioni che consentono la collocazione dei territori nella predetta fascia di rischio, e la necessità di adottare eventuali misure intermedie e transitorie.

II. Misure di contenimento del contagio applicabili in zona gialla
Come anticipato, il decreto legge a partire da lunedì 26 aprile p.v. ripristina in parte la disciplina prevista dal DPCM del 2 marzo u.s. relativa alla zona gialla: difatti l’art. 1, comma 2, stabilisce che, a partire da tale data, cesserà di avere efficacia l’art. 1, comma 2, del D.L. n. 44/2021, in cui si prevedeva (fino al 30 aprile 2021) l’applicazione alle Regioni e Province autonome collocate in zona gialla delle misure previste per la zona arancione. Per quanto riguarda la specifica regolamentazione di settore, si tengano presente le seguenti indicazioni:

 

• Esercizi di somministrazione di alimenti e bevande

A partire dal 26 aprile 2021 (ex art. 27 del DPCM e art. 4 del D.L. n. 52/2021):
1. in zona gialla, sono consentite le attività dei servizi di ristorazione (tra cui bar, ristoranti, pasticcerie, gelaterie etc), svolte da qualsiasi esercizio, con consumo al tavolo esclusivamente all’aperto, anche a cena, nel rispetto dei limiti orari previsti per gli spostamenti (allo stato fino alle ore 22.00).

 

Con riferimento alla previsione del consumo esclusivamente all’aperto, sembra ragionevole ritenere consentito anche il servizio all’interno di verande esterne o dehors con strutture/coperture complesse, a condizione che vengano mantenute “aperte” una o più delle pareti perimetrali. Sembra esser dello stesso avviso il Ministro del Turismo, On. Massimo Garavaglia, che, in risposta all’interrogazione parlamentare n. 5-05800 dello scorso 20 aprile, ha equiparato le cc. dd. “Sun Rooms” (consistenti in parti di edifici dotati di serramenti completamente apribili in altezza, su uno o più lati) agli “spazi aperti”, riservandosi, tuttavia, di presentare la questione in sede di Consiglio dei ministri, la Federazione darà tempestivo aggiornamento in ordine a eventuali sviluppi sul tema.

 

Dal momento che per quanto non espressamente previsto dall’art. 4 del decreto “Riaperture”, occorre far riferimento alla disciplina prevista dal DPCM del 2 marzo u.s., è ragionevole ritenere che:

  • il consumo al tavolo è consentito per un massimo di 4 persone, salvo che siano tutti conviventi;
  • in base ad una circolare del Ministero dell’Interno, non è consentito il consumo al bancone all’interno del locale. Ma è possibile per il cliente prendere la bevanda e portarsela sul tavolo all’esterno;
  • rimane fermo il regime giuridico concernente il take away e il delivery: resta, quindi, consentita senza limitazioni orarie la consegna a domicilio (delivery), nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, mentre, la ristorazione con asporto ad oggi può essere effettuata solo fino alle 22.00 con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Tuttavia, per gli esercizi che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate con codice ATECO 56.3 (bar e altri esercizi simili senza cucina) permane l’obbligo di sospendere il servizio di asporto alle 18.00;
  • resta fermo l’obbligo di esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nello stesso, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti.
  • continua altresì il divieto di consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico dopo le 18.00 (fatta salva la possibilità di consentire il consumo di cibi e bevande presso i tavoli all’aperto delle attività);
  • occorre rispettare i protocolli e le linee guida di settore (in corso di aggiornamento presso la conferenza delle Regioni e delle Province autonome);
  • continuano a esser consentite senza limiti di orario le attività delle mense (codice ATECO 56.29.1) e il catering continuativo su base contrattuale (codice ATECO 56.29.2), con l’obbligo di garantire la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro (sulla possibilità di fornire tale servizio da parte delle attività di pubblico esercizio, si ritiene ancora valido quanto stabilito dal Ministero dell’Interno);
  • restano comunque aperti (quindi senza limitazioni orarie) gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, gli itinerari europei E45 e E55, e quelle presso ospedali, aeroporti, porti e interporti, con obbligo di assicurare la distanza interpersonale di almeno 1 metro.

2. Resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati.

 

A partire dal 1° giugno 2021, le attività dei servizi di ristorazione con consumo al tavolo, svolte da qualsiasi esercizio, saranno consentite anche al chiuso, dalle 5.00 alle 18.00 (ex art. 4, comma 2, del D.L. n. 52/2021). Anche in questo caso occorrerà rispettare le misure di prevenzione di cui alle linee guida della conferenza delle Regioni, e potranno sedere allo stesso tavolo solo 4 persone contemporaneamente, salvo che appartengano allo stesso nucleo di convivenza.

 

• Spettacoli aperti al pubblico

Ai sensi di quanto stabilito all’art. 5 del D.L. n. 52/2021, a partire dal 26 aprile, in zona gialla, gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live-club e in altri locali o spazi anche all’aperto torneranno a esser consentiti, nel rispetto delle misure previste nelle linee guida di settore (che come già rilevato, sono in corso di aggiornamento presso la Conferenza delle Regioni), nonché delle seguenti:

  • esclusivamente con posti a sedere preassegnati;
  • dovrà esser assicurato il distanziamento di almeno un metro, sia per il personale, sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi;
  • la capienza consentita non può essere superiore al 50% di quella massima autorizzata e comunque il numero massimo di spettatori non può essere superiore a 1.000 per gli spettacoli all’aperto e a 500 per spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala.

Sulla base di questa norma, a partire dal 26 aprile, sembrerebbe ragionevole ritenere che sia consentito lo svolgimento di eventi musicali dal vivo anche all’interno di spazi adibiti a discoteche atteso che la norma utilizza l’ampia formula “in altri locali o spazi anche all’aperto”. Tuttavia, dal momento che la norma espressamente richiama la sospensione delle attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati, la Federazione ha nuovamente interpellato le Istituzioni competenti, per avere maggiore chiarezza.

 

• Discoteche

Come già evidenziato nel punto precedente, l’art. 5 del D.L. in commento conferma la disciplina di cui all’art. 16, comma 1 del DPCM, secondo la quale restano sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso.

 

• Feste, banqueting e catering

Rimane, altresì, confermato il divieto di svolgimento di feste nei luoghi al chiuso e all’aperto, ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose, stabilito dall’art. 16, comma 2 del DPCM.
Inoltre è ragionevole ritenere che, le attività di catering e banqueting potranno essere riavviate in concomitanza con la riapertura delle manifestazioni fieristiche e congressuali. In merito la Federazione ha già avviato i necessari approfondimenti con le Istituzioni competenti.

 

• Fiere, convegni e congressi, sagre, riunioni private e cerimonie pubbliche

L’art. 7 del D.L. n. 52/2021, innovando la disciplina contenuta nell’art. 16 del DPCM, prevede che, in zona gialla:
– a partire dal 15 giugno, sarà consentito lo svolgimento in presenza di fiere, nel rispetto dei protocolli e delle linee guida, e, anche in data anteriore, sarà possibile svolgere le attività preparatorie che non prevedono afflusso di pubblico. Ferme restando le specifiche limitazioni previste in relazione ai territori esteri di provenienza, è consentito l’ingresso nel territorio nazionale per partecipare alle suddette fiere. I protocolli e le linee guida potranno prevedere, con riferimento a particolari eventi, che l’accesso sia riservato soltanto ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19 (cfr. infra);
– a decorrere dal 1° luglio, saranno altresì consentiti convegni e congressi, sempre a condizione che vengano rispettati i protocolli e le linee guida.

Non essendo diversamente disciplinato dal provvedimento in commento, si ritiene, invece, che conservi efficacia l’art. 16 del DPCM nella parte in cui stabilisce il divieto di sagre.
Parimenti, si ritiene che conservi efficacia anche la disposizione di cui all’art. 13 del DPCM che, tra l’altro:
– raccomanda fortemente lo svolgimento in modalità a distanza delle riunioni private;
– dispone che tutte le cerimonie pubbliche debbano svolgersi nel rispetto dei protocolli e linee guida vigenti e in assenza di pubblico.

 

• Centri commerciali nelle giornate festive e prefestive

A differenza di quanto risultava alla lettura delle prime bozze del Decreto circolate nei giorni scorsi, il Provvedimento non prevede novità in merito alla chiusura nelle giornate festive e prefestive dei centri commerciali. Pertanto, rimane confermata la disciplina di cui all’art. 26, comma 2, del DPCM, secondo cui, nelle giornate festive e prefestive dovranno continuare a rimanere chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno dei mercati, dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali, e altre strutture a essi assimilabili, con eccezione di farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, lavanderie e tintorie, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie (sulle diverse interpretazioni fornite in merito alla possibilità o meno, per quel che concerne i pubblici esercizi, di effettuare perlomeno il servizio d’asporto e di delivery, cfr. il position paper allegato alla Circolare Fipe n. 42/2021).

 

• Sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò

Permane altresì la sospensione delle attività delle sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all’interno di locali adibiti ad attività differenti (art. 20, comma 1 DPCM). A mero titolo esemplificativo, le slot ubicate presso un pubblico esercizio dovranno continuare a restare disattivate.

 

• Chiusura di strade e piazze

Confermata, inoltre, la possibilità per i Sindaci di disporre la chiusura al pubblico di strade o piazze nei centri urbani ove si possono creare assembramenti, per tutta la giornata o in determinate fasce orarie, consentendo l’accesso e il deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private (art. 11, comma 1, DPCM).

 

• Cartello affluenza massima locali (art. 11, comma 2)

Rimane, altresì, vigente l’obbligo, stabilito dall’art. 11, comma 2 del DPCM, per tutti gli esercizi commerciali e tutti i locali pubblici e aperti al pubblico di esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente al suo interno, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti (cfr. cartello Fipe).

 

 

III. Misure di contenimento del contagio che si applicano in zona arancione e rossa
Il D.L. in commento non apporta modifica al regime giuridico applicabile nelle zone arancioni e rosse concernente le attività rappresentate dalla Federazione:

 

• Esercizi di somministrazione di alimenti e bevande

Nelle zone arancioni e rosse, ai sensi degli artt. 37 e 46 del DPCM:
– restano sospese le attività dei servizi di ristorazione, restando tuttavia consentiti il delivery (senza restrizioni orarie) e il take away (fino alle 22.00), con divieto di consumazione sul posto o nelle vicinanze del locale. Anche in questo caso, per gli esercizi che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate con codice ATECO 56.3 (bar e altri esercizi simili senza cucina) è confermato l’obbligo di sospendere l’asporto alle 18.00;
– restano inoltre consentite le attività delle mense (codice ATECO 56.29.1) e del catering continuativo su base contrattuale (codice ATECO 56.29.2) – cfr. circolare Fipe n. 14/2021;
– restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, gli itinerari europei E45 e E55, negli ospedali, negli aeroporti, nei porti e negli interporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.

 

• Altre attività

Con riferimento alle altre attività, nelle zone arancioni e rosse permane il divieto di feste, sagre, fiere, convegni, congressi, cerimonie pubbliche, nonché la sospensione delle attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati, delle attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò.
IV. Disciplina degli spostamenti
Con riferimento alla disciplina degli spostamenti, il D.L. “Riaperture”, apporta alcune modifiche di rilievo:

 

• Zone bianca e gialla

Sono consenti gli spostamenti in entrata e in uscita dai territori delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano che si collocano nelle zone bianca e gialla (art. 1, comma 2, D.L. 52/2021).

 

• Zone arancione e rossa

Gli spostamenti in entrata e in uscita dai territori collocati in zona arancione o rossa sono consentiti, oltre che per comprovate esigenze lavorative o per situazioni di necessità o per motivi di salute, nonché per il rientro ai propri residenza, domicilio o abitazione, anche ai soggetti muniti delle certificazioni verdi COVID-19 (art. 2, comma 1, cfr. infra).

 

• Spostamenti verso abitazioni private

 

Dal 26 aprile al 15 giugno 2021, nella zona gialla e, in ambito comunale, nella zona arancione, è consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, nel rispetto dei limiti orari per gli spostamenti (allo stato quindi solo tra le ore 5:00 e le ore 22:00, ex art. 9 del DPCM) e nei limiti di quattro persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 18 sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi. Tali spostamenti continuano a essere vietati nei territori collocati in zona rossa.

 

V. Certificazioni verdi
Il provvedimento prevede all’art. 9, l’introduzione, sul territorio nazionale, delle cc. dd. “certificazioni verdi Covid-19”, comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 o la guarigione dall’infezione o l’effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo.
Le certificazioni di vaccinazione e quelle di avvenuta guarigione avranno una validità di sei mesi, quella relativa al test risultato negativo sarà valida per 48 ore.
Nell’attesa che l’intera procedura venga digitalizzata (è prevista l’emanazione di un DPCM che indichi, tra l’altro, le caratteristiche e le modalità di funzionamento della piattaforma nazionale per l’emissione e validazione delle certificazioni) le certificazioni rilasciate nel contempo dovranno contenere tutte le informazioni espressamente indicate all’allegato 1 del Provvedimento.

 

VI. Proroga dei termini correlati con lo stato di emergenza epidemiologica da Covid-19
Il Provvedimento, inoltre, preso atto della proroga dello stato di emergenza fino al 31 luglio 2021, deliberata dal Consiglio dei ministri lo scorso 21 aprile, dispone la proroga fino alla stessa data di alcune misure espressamente indicate all’allegato 2, tra le quali:
– l’art. 73, del D.L. n. 18/2020, c.d. “Cura Italia”, convertito con modificazioni, dalla L. n. 27/2020, in materia di semplificazioni in materia di organi collegiali;
– l’art. 83, del D.L. n. 34/2020, c.d. “Rilancio”, convertito con modificazioni dalla L. n. 77/2020, in materia di sorveglianza sanitaria;
– l’art. 90, commi 3 e 4 del D.L. da ultimo citato, in materia di lavoro agile.

 

VII. Monitoraggio e sanzioni
L’esecuzione e il monitoraggio delle misure di contenimento, resta di competenza delle Prefetture locali (art. 55, DPCM) che possono avvalersi anche delle forze di polizia, nonché dei vigili del fuoco, dell’Ispettorato nazionale del lavoro e del Comando dei Carabinieri per la tutela del lavoro – per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro – e, ove occorra, delle forze armate.
È bene infine ricordare che i trasgressori delle disposizioni previste dal provvedimento in oggetto, così come quelle disciplinate dal DPCM dello scorso 2 marzo, potranno esser puniti ex art. 4 del D.L. n. 19/2020 convertito con modificazioni dalla L. n. 35/2020 con una sanzione amministrativa pecuniaria da 400 a 1.000 euro e, per quanto riguarda le categorie rappresentate, con la sanzione accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni. Inoltre, permane l’astratta configurabilità di gravi ipotesi di reato, come i delitti colposi contro la salute pubblica di cui all’art. 452 c.p. (cfr. Circolare Ministero dell’Interno n. 1530/117).



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