Rivalutazione imprese alberghiere

 

I soggetti operanti nei settori alberghiero e termale, possono rivalutare (senza pagamento dell’imposta sostitutiva) i beni di impresa e le partecipazioni risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31.12.2019.

Le disposizioni si applicano, per i beni relativi alle attività commerciali esercitate, anche alle imprese individuali, alle società in nome collettivo e in accomandita semplice.

  • Il maggior valore attribuito ai beni e alle partecipazioni si considera riconosciuto, ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap, a decorrere dall’esercizio nel cui bilancio la rivalutazione è eseguita.
  • Ai soli fini della determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze, i maggiori valori iscritti sono riconosciuti a decorrere dal 4° esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita.

Sui maggiori valori dei beni e delle partecipazioni iscritti in bilancio non è dovuta alcuna imposta sostitutiva.

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