DECRETO FESTIVITÀ – LE ULTIME NORMATIVE N TEMA DI PREVENZIONE DA CONTAGIO DA COVID-19 (Decreto-Legge 24 dicembre 2021, n. 221)

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge approvato nella seduta del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre che contiene le nuove misure volte a contenere la diffusione del contagio da Covid-19, che si aggiungono a quelle precedenti. Di seguito una sintesi dei punti di maggior interesse; tutte le misure indicate sono in vigore già dal 25 dicembre, eccettuo quelle per cui è prevista una diversa decorrenza (indicata nel punto specifico).

Obbligo di indossare le mascherine all’aperto
Viene previsto l’obbligo di indossare le mascherine all’aperto anche in zona bianca.
 
Mascherine FFP2 al chiuso: dove è previsto l’obbligo
Viene introdotto l’obbligo di indossare le mascherine di tipo FFP2 su tutti i mezzi di trasporto, nonché in occasione di spettacoli aperti al pubblico che si svolgono all’aperto e al chiuso in teatri, sale da concerto, cinema, locali di intrattenimento e musica dal vivo (e altri locali assimilati) e per gli eventi e le competizioni sportivi che si svolgono al chiuso o all’aperto. In tutti questi casi è vietato il consumo di cibi e bevande al chiuso.
 
Somministrazione al banco estesa al Super Green Pass
L’obbligo del super green pass (no tampone) viene esteso anche per il consumo al banco al chiuso, fino alla cessazione dello stato d’emergenza; in base alla normativa COVID il termine servizi di ristorazione va inteso in senso ampio, e comprende bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, gastronomie ecc. Unici esonerati i minori di 12 anni e soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute. È opportuno precisare che l’asporto, l’uso dei servizi igienici e il consumo all’aperto è consentito anche a coloro che non siano in possesso di green pass.
 
Feste all’aperto
Fino al 31 gennaio 2022 sarà vietato lo svolgimento di feste, comunque denominate, gli eventi a queste assimilati e i concerti che implichino assembramenti in spazi aperti.
 
Discoteche e sale da ballo
L’attività delle discoteche, sale da ballo e locali assimilati è sospesa sino al 31 gennaio 2022.
 
Estensione Super Green Pass ad altre attività
A partire dal 10 gennaio 2020, la Certificazione verde COVID-19 “rafforzata” sarà necessaria anche:
  • al chiuso per piscine, palestre e sport di squadra;
  • per musei e mostre;
  • al chiuso per i centri benessere;
  • per i centri termali (salvo che per livelli essenziali di assistenza e attività riabilitative o terapeutiche);
  • per i parchi tematici e di divertimento;
  • al chiuso per centri culturali, centri sociali e ricreativi (esclusi i centri educativi per l’infanzia);
  • per sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò.
 
Corsi di formazione
Per la partecipazione ai corsi di formazione privati in presenza sarà necessario il cosiddetto Green Pass “base”.

In previsione del Capodanno nei pubblici esercizi
Dal decreto è ragionevole ritenere che gli intrattenimenti musicali all’interno dei pubblici esercizi non siano vietati, purchè non venga snaturata la loro principale attività di somministrazione. Per tanto, per non essere considerato “locale assimilato”, prudenzialmente consigliamo di realizzare soltanto accompagnamenti di musica di sottofondo e musica di atmosfera.
I concertini, la presenza di DJ e il karaoke favoriscono forme di “assembramento” degli avventori e possono far diventare il ristorante un “locale assimilato” alle sale da ballo in relazione alla possibilità di assembramento.
Pertanto in previsione del Capodanno consigliamo intrattenimenti “leggeri”, che non creino assembramenti, fuori e dentro il locale, ma che orientino i clienti a rimanere seduti al loro posto. Specifichiamo inoltre che è sempre vietato il ballo.
Infine nei ristoranti o pubblici esercizi in cui siano previsti questi intrattenimenti musicali, ai fini dei controlli, consigliamo prudenzialmente di indossare e far indossare ai dipendenti la mascherina FFP2.
 
Durata del Green Pass
Dal 1 febbraio 2022 la durata del Green Pass vaccinale è ridotta da 9 a 6 mesi. Inoltre, con ordinanza del Ministro della Salute, il periodo minimo per la somministrazione della terza dose sarà ridotto da 5 a 4 mesi dal completamento del ciclo vaccinale primario.
 
Estensione dell’obbligo vaccinale
A decorrere dal 15/12/2021, l’adempimento dell’obbligo vaccinale per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2 comprende, insieme al ciclo vaccinale primario, la somministrazione della successiva dose di richiamo. L’obbligo vaccinale viene esteso a ulteriori categorie di operatori appartenenti a settori particolarmente esposti, tra le quali figura il personale del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, nonché quello della polizia locale.
 
Strutture residenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie e hospice
A partire dal 30 dicembre i visitatori delle strutture residenziali, socio-assistenziali, sociosanitarie e hospice dovranno avere il Green pass “rafforzato” (solo guariti e vaccinati), ma, se non è stata effettuata la terza dose, si dovrà esibire anche un tampone negativo.
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