Cessazione stato di emergenza e superamento misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da Covid-19

Il Decreto legge 24 marzo 2022 prevede un graduale superamento dello strumento del Green Pass e delle mascherine in vista della fine dello stato di emergenza, fissata per il 31 marzo.

 

Di seguito trovate una sintesi delle misure previste dal nuovo decreto e per approfondimenti sulle circostanze delle proprie attività vi invitiamo a contattare gli uffici che come sempre sono a disposizione per ogni chiarimento.

 

 

GREEN PASS

Dal 1° aprile

Non servirà più il Green Pass per accedere a:

  • Attività commerciali
  • Servizi alla persona
  • Uffici pubblici, Banche, Poste
  • Servizi di ristorazione all’aperto
  • Mezzi di trasporto pubblico locale
  • Alberghi e altre strutture ricettive (tranne che per i servizi di ristorazione prestati all’interno degli stessi ai clienti ivi non alloggiati, per i quali è necessario il green pass base)
  • Musei e mostre
  • Centri termali, Parchi a tema e di divertimento
  • Sagre e Fiere

Dal 1° al 30 aprile

Occorrerà esibire il Green Pass Base per accedere a:

  • Servizi di ristorazione al chiuso, sia al banco che al tavolo
  • Mense
  • Spettacoli all’aperto
  • Corsi di Formazione pubblici e privati
  • Mezzi di trasporto interregionale (autobus, treni, aerei, navi)

Per tutti i lavoratori, compresi gli ultracinquantenni (che non sono più tenuti ad avere il Green Pass Rafforzato) resta fino al 30 aprile l’obbligo del Green Pass Base per accedere al luogo di lavoro.

 

 

Occorrerà  invece il Green Pass Rafforzato per:

  • Piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra e di contatto, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, per le sole attività che si svolgono al chiuso, nonché spazi adibiti a spogliatoi e docce
  • Convegni e congressi;
  • Centri culturali, centri sociali e ricreativi, per le sole attività che si svolgono al chiuso
  • Feste comunque denominate, conseguenti e non conseguenti alle cerimonie civili o religiose, nonché eventi a queste assimilati che si svolgono al chiuso
  • Sale gioco, sale scommesse, sale bingo
  • Sale da ballo, discoteche e locali assimilati;
  • Spettacoli, eventi e competizioni sportive, che si svolgono al chiuso.

 

MASCHERINE
Dal 1°al 30 aprile:

è obbligatorio indossare la mascherina (chirurgica o ffp2) in tutti i luoghi al chiuso. Nelle discoteche è consentito togliere la mascherina al momento del ballo.

Le mascherine ffp2 restano obbligatorie per accedere a:

  • Mezzi di trasporto, sia locali che nazionali
  • Spettacoli all’aperto ed al chiuso (teatri, cinema, concerti, etc.)
  • Eventi e competizioni sportive all’aperto ed al chiuso

 

ISOLAMENTO E AUTOSORVEGLIANZA
Dal primo aprile,
è imposto il divieto di mobilità della propria abitazione o dimora alle persone sottoposte alla misura dell’isolamento per provvedimento dell’autorità sanitaria in quanto risultate positive al Covid-19, fino all’accertamento della guarigione. La cessazione del regime di isolamento consegue all’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare.

 

A coloro che hanno avuto contratti stretti con soggetti confermati positivi è previsto un regime di autosorveglianza. Dovranno indossare mascherine FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti, fino al 10° giorno successivo la data dell’ultimo contatto stretto e dovranno effettuare un test antigenico alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al 5° giorno successivo la data dell’ultimo contatto. Quindi decate il regime di quarantena obbligatoria.

 

 

SANZIONI E CONTROLLI

Si prevede l’applicazione della sanzione da 400 a 1.000 euro per:

  • i soggetti che accedano alle attività e ai servizi per i quali sia previsto l’obbligo del green pass base o rafforzato, senza il prescritto titolo d’accesso;
  • per i titolari delle attività che omettano di effettuare le operazioni di verifica del green pass base o rafforzato. In questi casi, dopo due violazioni commesse in giornate diverse, a partire dalla terza violazione, è altresì prevista la sanzione accessoria della chiusura dell’esercizio da 1 a 10 giorni. Per quel che concerne l’accesso alle discoteche e agli spettacoli aperti al pubblico al chiuso, tale sanzione accessoria è comminata già a partire dalla seconda violazione, commessa in giornata diversa;
  • per coloro che violino le disposizioni relative all’obbligo di indossare le mascherine e per i titolari delle attività ai quali è richiesto di verificare l’adempimento a tale obbligo e che omettano tale controllo. Anche in questo caso, dopo due violazioni commesse in giornate diverse, a partire dalla terza violazione, è altresì prevista la sanzione accessoria della chiusura dell’esercizio da 1 a 10 giorni;
  • per le persone che violino le disposizioni in ordine all’auto sorveglianza. Sul punto è bene sottolineare che, diversamente, per coloro che pongano in essere condotte in violazione dell’obbligo di isolamento conseguente all’accertamento della positività al Covid-19, si prevede l’applicazione dell’art. 260 del R.D. n. 1265/1934: la condotta è quindi punibile con l’arresto da 3 a 18 mesi e con l’ammenda da euro 500 ad euro 5.000;
  • per coloro che commettano comportamenti in violazione delle Ordinanze del Ministero della Salute recanti limitazioni agli spostamenti da e per l’estero, nonché misure sanitarie in dipendenza dei medesimi spostamenti.

I nostri uffici sono, come sempre, a disposizione per ogni chiarimento.

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