Con il D.M. Imprese 29.09.2023 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 9.10.2023, n. 236) è diventato ufficialmente operativo il Registro dei titolari effettivi delle imprese dotate di personalità giuridica e delle persone giuridiche private (sezione autonoma), nonché dei trust produttivi di effetti giuridici rilevanti a fini fiscali e di istituti giuridici affini al trust (sezione speciale).
Le comunicazioni dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva dovranno essere effettuate entro lunedì 11.12.2023.
Sono tenuti a comunicare il titolare effettivo al Registro:
- le imprese dotate di personalità giuridica (Srl, Spa, Sapa e società cooperative);
- le persone giuridiche private (associazioni, fondazioni, altre istituzioni di carattere privato che acquistano la personalità giuridica con l’iscrizione nel registro delle persone giuridiche);
- i trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali e gli istituti giuridici affini al trust (enti e istituti che, per assetto e funzioni, determinano effetti giuridici equivalenti a quelli dei trust espressi).
Nello specifico:
- le imprese con personalità giuridica e le persone giuridiche private con costituzione successiva al 9.10.2023 sono tenute alla presentazione della comunicazione entro 30 giorni dall’iscrizione nei registri (analogamente, i trust e gli istituti giuridici affini costituiti successivamente alla stessa data, dovranno provvedere entro 30 giorni dalla relativa costituzione);
- per le società, l’invio delle informazioni sulla titolarità effettiva è a carico degli amministratori;
- per le fondazioni, la comunicazione dovrà essere inviata dal fondatore (se in vita) oppure da coloro a cui è attribuita la rappresentanza/amministrazione;
- nel caso di trust o affini, l’obbligo sarà adempiuto dal fiduciario.
Con cadenza annuale occorrerà confermare i dati e le informazioni già trasmesse, entro 12 mesi dalla prima comunicazione ovvero dall’ultima della loro variazione o dall’ultima conferma (le imprese con personalità giuridica potranno effettuare la conferma contestualmente al deposito del bilancio).
La pratica di comunicazione della titolarità effettiva, firmata digitalmente dall’obbligato (ad esempio, dagli amministratori di società di capitali), deve essere trasmessa da un soggetto abilitato all’invio telematico (che può essere l’obbligato stesso o un intermediario abilitato).
Non è prevista la possibilità di delegare la firma dell’adempimento ad un professionista.
Si ricorda che l’omessa comunicazione delle informazioni sul titolare effettivo al Registro delle Imprese sarà punita (ex art. 2630 c.c.) con la sanzione amministrativa da 103 a 1.032 euro (in capo a ciascun soggetto obbligato ex art. 5 L. 689/1981).
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