Il Legislatore introduce una “clausola di salvaguardia” rispetto al computo della durata complessiva dei contratti a termine. Il comma 1-ter dell’art. 24 del DL n. 48/2023, introdotto in sede di conversione in legge, dispone: “1 -ter .
Ai fini del computo del termine di dodici mesi previsto dall’articolo 19, comma 1, e dall’articolo 21, comma 01, del decreto legislativo n. 81 del 2015, come modificati dai commi 1 e 1 -bis del presente articolo, si tiene conto dei soli contratti stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.”
Appare opportuno precisare che tale “clausola di salvaguardia” non incide sulla durata massima complessiva dei rapporti a termine, che rimane confermata in 24 mesi
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