In ottemperanza all’obbligo di trasparenza delle erogazioni pubbliche previsto dall’art. 1, commi da 125 a 125-sexies e 127, Legge n. 124/2017, i soggetti che hanno ricevuto benefici economici da una Pubblica amministrazione ed enti assimilati, di importo superiore ai 10.000 € annui, non obbligati al deposito del bilancio, assolvono all’obbligo informativo mediante pubblicazione delle informazioni sui propri siti Internet.
In assenza di un sito Internet la pubblicazione può avvenire sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza.