Acconti di novembre 2012

Il prossimo 30 novembre 2012 deve essere versata la seconda o unica rata dell’acconto delle imposte dovute per il periodo d’imposta 2012.

Al fini della determinazione dell’acconto dovuto è possibile utilizzare, alternativamente, il c.d. metodo storico o il metodo previsionale:

  • metodo storico si considera come base di riferimento, il rigo “Differenza” o “Totale imposta” della dichiarazione dei redditi o della dichiarazione Irap del modello UNICO 2012, indipendentemente dal risultato finale della dichiarazione;
  • metodo previsionale si ricorre a questo secondo metodo nel caso in cui si presume di conseguire un reddito inferiore rispetto al 2011, è consentito effettuare un versamento in misura inferiore rispetto a quanto risulterebbe dovuto applicando il metodo storico ovvero non effettuare alcun versamento. L’acconto versato non deve essere inferiore alle percentuali applicate sull’imposta effettivamente dovuta per il periodo d’imposta 2012. Infatti nel caso in cui dovesse risultare un minor versamento di acconto si applicheranno le sanzioni per insufficiente versamento d’imposta pari al 30% del mancato versamento più i relativi interessi di mora salvo il caso in cui non si ricorra all’istituto del ravvedimento operoso.

ACCONTO IRPEF

L’acconto dovuto sui redditi del 2012 è pari al 96% dell’importo del rigo “Differenza” vale a dire il rigo RN33 del modello UNICO PF 2011.

L’acconto, se dovuto, va versato in unica soluzione o in due rate come da tabella seguente:

Rigo RN33 UNICO 2012 Acconto IRPEF 2012

Non superiore a €51,65 NON DOVUTO
Compreso tra €51,66 e €268,25 Va versato il 96% di RN33 in unica soluzione entro il 30.11.2012
Superiore a €268,25

Va versato in due rate:

  • 39,6% di RN33 versato a giugno/ luglio/agosto 2012
  • 56,4% di RN33 entro il 30.11.2012

Per il versamento si utilizza il modello di delega bancaria F24 riportando nella sezione “Erario” il codice tributo “4034” e periodo di riferimento “2012”.

ACCONTO IRES

L’acconto IRES per il 2012 dovuto da società di capitali è pari al 100% del rigo RN17 del modello UNICO SC 2012.

L’acconto, se dovuto, va versato in unica soluzione o in due rate a seconda dell’importo indicato al rigo di riferimento.

Rigo RN17 UNICO 2012 Acconto IRES 2012

Non superiore a €20,66 NON DOVUTO
Compreso tra €20,67 e €257,50 Va versato il 100% di RN17 in unica soluzione entro il 30.11.2012 (o entro l’11° mese dell’esercizio per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare)
Superiore a €257,50

Va versato in due rate:

  • 40% di RN17 a giugno /luglio/agosto 2012
  • 60% di RN17 entro il 30.11.2012 (o entro l’11° mese dell’esercizio per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare)

Per il versamento si utilizza il modello di delega bancaria F24 riportando nella sezione “Erario” il codice tributo “2002” e periodo di riferimento “2012”.

REGOLE PARTICOLARI PER TITOLARI REDDITO DI IMPRESA

Per i soggetti titolari di reddito di impresa (imprese individuali, società di persone o di capitali) occorre tener conto dell’applicazione di alcune disposizioni fiscali che rendono necessario oppure conveniente un ricalcolo dell’imposta dovuta sulla quale determinare la misura dell’acconto relativo all’anno 2012.

  • Beni concessi in godimento a soci o familiari
  • Ritenute ed interessi
  • Deducibilità dell’IRAP relativa al personale
  • Distributori di carburante e deduzione forfettaria

ACCONTO IRAP

L’acconto IRAP per il 2012 va calcolato, tenendo conto delle stesse misure stabilite per l’acconto IRPEF/IRES, vale a dire:

  • 99% di rigo IR22 per persone fisiche, società di persone ed equiparate;
  • 100% di rigo IR22 per società di capitali, enti commerciali

Per stabilire se il versamento va effettuato in unica soluzione o in due rate valgono gli stessi riferimenti previsti per IRPEF, IRES.

L’acconto va versato utilizzando il modello di delega bancaria F24, riportando nella sezione “Regioni” il codice tributo “3813” e periodo di riferimento “2012”.

Ravvedimento Operoso

Il mancato o insufficiente versamento degli importi in esame può essere sanato con il ravvedimento operoso,versando la seguente sanzione ridotta:

  • da 0,2% fino a 2,8% (per ogni giorno in più la sanzione aumenta dello 0,2% se il pagamento è effettuato entro 14 giorni dalla scadenza;
  • al 3% se il pagamento è fatto oltre il 15° giorno ed entro il 30° giorno dalla scadenza;
  • al 3,75% se il pagamento è fatto oltre 30 giorni ed entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno della violazione

In sede di regolarizzazione, oltre al versamento dell’importo dovuto e della sanzione, vanno corrisposti anche gli interessi nella misura del 2,5% annuo.