imposta di pubblicità e insegne: ATTENZIONE

Visti i periodici interventi di controllo sul pagamento dell’imposta di pubblicità, effettuati dalle varie concessionarie per conto dei Comuni, riteniamo opportuno richiamare le regole attualmente vigenti sia per quanto riguarda le insegne di esercizio che le altre forme pubblicitarie. L’imposta di pubblicità si applica alle insegne, iscrizioni e altre forme pubblicitarie visive o acustiche. Per l’installazione di insegne va richiesta una apposita autorizzazione. Prima di iniziare una qualsiasi forma di pubblicità è necessario effettuare il relativo pagamento presso l’Ufficio del concessionario o del comune competente. La scadenza annuale dell’imposta sulla pubblicità, fissata di norma al 31 gennaio, è stata differenziata dai diversi comuni. Abitualmente viene inviato il bollettino di pagamento indicante la data di scadenza. Va sottolineato che il pagamento è comunque dovuto anche in assenza dell’invio del bollettino.

E’ esente dall’imposta:

  • la pubblicità effettuata tramite insegne di esercizio delle attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l’attività cui si riferiscono, per la superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;
  • la pubblicità realizzata all’interno dei locali adibiti alla vendita di beni ed alla prestazione di servizi, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi, purché riguardino l’attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso.

Pertanto la pubblicità effettuata nelle vetrine dei negozi con cartelli, vetrofanie, foto, ecc. e relativa ai prodotti venduti (nomi di profumi, o di occhiali, o abiti, ecc.) non paga l’imposta sulla pubblicità se il cartello o il suo insieme non supera la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ogni vetrina. In caso contrario l’imposta è dovuta.

Altri casi di esenzione:

  • gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali relativi all’attività svolta, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato;
  • gli avvisi riguardanti la locazione o la compravendita di immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
  • la pubblicità comunque effettuata all’interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo, qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
  • la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposte sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
  • la pubblicità effettuata con superfici inferiori a 300 cm2

E’ inoltre esente dal pagamento dell’imposta la pubblicità riportata sugli automezzi aziendali purché contenente esclusivamente indicazione della ditta e dell’indirizzo dell’impresa. Da prevalente interpretazione l’esenzione riguarda sia gli automezzi per il trasporto in conto proprio che in conto terzi.