Responsabilità solidale nei contratti di appalto/subappalto

Il DL n. 83/2012, c.d. “Decreto Crescita”, ha modificato la disciplina in materia di responsabilità  nell’ambito dei contratti di appalto e subappalto di opere e servizi.
Le novità riguardano la responsabilità dell’appaltatore, quella del committente ed il profilo oggettivo e soggettivo della nuova disciplina.

IL PROFILO OGGETTIVO E SOGGETTIVO DELLA RESPONSABILITÀ
La questione riguarda i contratti di appalto / subappalto di opere, forniture e servizi conclusi da:

  • soggetti che pongono in essere operazioni rilevanti ai fini IVA;
  • soggetti ex artt. 73 e 74, TUIR (società di capitali, cooperative, Enti pubblici, ecc.);

non è applicabile alle “stazioni appaltanti” ex art. 3, commi 32 e 33, D.Lgs. n. 163/2006 (amministrazioni aggiudicatrici, enti aggiudicatori, soggetti pubblici o privati assegnatari dei fondi di cui al Capo IV, D.Lgs. n. 163/2006).

LA RESPONSABILITÀ DELL’APPALTATORE / COMMITTENTE
In caso di appalto di opere o servizi, l’appaltatore, nel limite del corrispettivo dovuto, è solidalmente responsabile con il subappaltatore dei versamenti, a carico di quest’ultimo per le prestazioni effettuate nell’ambito del contratto, relativi: alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e all’IVA.
La responsabilità è esclusa qualora i versamenti, scaduti alla data di pagamento del corrispettivo, siano stati regolarmente effettuati. A tal fine l’appaltatore deve acquisire, prima del pagamento del corrispettivo, la documentazione comprovante che il subappaltatore ha effettuato regolarmente i suddetti versamenti.
La documentazione può essere rilasciata “anche” tramite un’asseverazione resa da un CAF Imprese, professionista abilitato.
L’appaltatore può sospendere il pagamento del corrispettivo fino all’esibizione della suddetta documentazione.  Inoltre, il committente deve acquisire, prima del pagamento del corrispettivo dovuto all’appaltatore, la documentazione da quest’ultimo resa, comprovante che i suddetti versamenti, scaduti alla data del pagamento, sono stati regolarmente effettuati dall’appaltatore e dagli eventuali subappaltatori.
Anche il committente può sospendere il pagamento del corrispettivo fino all’esibizione della suddetta documentazione.
Il comma 28-bis del DL in commento dispone altresì che:
“L’inosservanza delle modalità di pagamento previste a carico del committente è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 200.000 se gli adempimenti di cui al comma 28 non sono stati correttamente eseguiti dall’appaltatore e dal subappaltatore. Ai fini della predetta sanzione si applicano le disposizioni previste per la violazione commessa dall’appaltatore”.

ENTRATA IN VIGORE DELLA NUOVA DISCIPLINA
Nella Circolare n. 40/E in merito all’entrata in vigore della disciplina in esame l’Agenzia precisa che il committente / appaltatore deve richiedere, a partire dall’11.10.2012, la documentazione attestante la regolarità dei suddetti versamenti effettuati, rispettivamente, dall’appaltatore / subappaltatore con riferimento soltanto alle prestazioni rese nell’ambito di contratti stipulati dal 12.8.2012 (data di entrata in vigore della legge di conversione del DL n. 83/2012).

CERTIFICAZIONE DI REGOLARITÀ DEI VERSAMENTI
Nella citata Circolare n. 40/E l’Agenzia precisa che la certificazione di regolarità dei versamenti  effettuati dall’appaltatore / subappaltatore può essere rilasciata oltre che tramite un’asseverazione resa dal responsabile di un CAF Imprese / professionista abilitato,  anche tramite una dichiarazione sostitutiva resa direttamente dall’appaltatore / subappaltatore ai sensi del DPR n. 445/2000.
Contenuto della dichiarazione sostitutiva – In merito alla dichiarazione sostitutiva l’Agenzia precisa che la stessa deve contenere:
l’indicazione del periodo di liquidazione dell’IVA relativa alle fatture emesse dall’appaltatore / subappaltatore con riferimento alle prestazioni effettuate nell’ambito del contratto di appalto / subappalto. In particolare è necessario specificare se:

  • per le suddette operazioni è stato applicato il reverse charge o il regime “IVA per cassa”, ex art. 7, DL n. 185/2008;
  • la liquidazione IVA ha comportato un versamento d’imposta. In tal caso vanno riportati gli estremi del relativo mod. F24;
  • l’indicazione del periodo nel quale le ritenute sui redditi di lavoro dipendente sono state versate, mediante scomputo totale / parziale. In tal caso vanno riportati gli estremi del relativo mod. F24;
  • l’attestazione che i versamenti effettuati includono l’IVA e le ritenute riferibili al contratto di appalto / subappalto per il quale la dichiarazione viene resa.