Contributo ordinario per il finanziamento dell’Aspi

L’art. 2 della legge 92/2012, c.d.. Riforma Fornero, prevede che le tutele assicurative ASPI e MINIASPI siano finanziate dal contributo per l’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria pari all’ 1,31%, incrementato dello 0,30% destinato ai Fondi Interprofessionali. Il contributo complessivo risulta pari allo 1,61% da calcolarsi sulla retribuzione imponibile. Nelle tutele dell’ Aspi rientrano tutti i lavoratori dipendenti compreso gli apprendisti, pertanto a decorrere dal 01 gennaio 2013 le aliquote sulle retribuzioni corrisposte agli apprendisti (0%, 1,5%, 3%, 10%) sono  da incrementare dell’ 1,61%.
L’aliquota contributiva non si applica:

  • ai lavoratori assunti nelle liste di mobilità;
  • ai lavoratori cassaintegrati o in mobilità che si associano in cooperative di produzione e lavoro che instaurano con la cooperativa un rapporto di lavoro dipendente;
  • gli apprendisti che passano di qualifica.