- Gennaio 8, 2013
- Posted by: Enrica Esposito
- Categoria: News
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Come noto la Camera dei Deputati aveva approvato in via definitiva il testo del c.d. "Decreto sviluppo 2", recependo gli emendamenti proposti dal Senato, pertanto le concessioni demaniali marittime ad uso turistico ricreativo sono prorogate al 31 dicembre 2020.
Il D.L. 179/2012 ( Decreto Sviluppo 2) è stato convertito con la L. 221/2012 in vigore dal 19/12/2012 primo giorno successivo all’avvenuta sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 18/12/2012 .
Per effetto delle modifiche apportate dall’articolo 34 duodecies del citato D.L., l’articolo 1 , comma 18 del D.L. 194/2009 convertito con la L.26 febbraio 2010 n. 25, recita testualmente :
- 18. Ferma restando la disciplina relativa all'attribuzione di beni a regioni ed enti locali in base alla legge 5 maggio 2009, n. 42, nonché alle rispettive norme di attuazione, nelle more del procedimento di revisione del quadro normativo in materia di rilascio delle concessioni di beni demaniali marittimi con finalità turistico-ricreative, da realizzarsi, quanto ai criteri e alle modalità di affidamento di tali concessioni, sulla base di intesa in sede di Conferenza Stato-regioni ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, che è conclusa nel rispetto dei principi di concorrenza, di libertà di stabilimento, di garanzia dell'esercizio, dello sviluppo, della valorizzazione delle attività imprenditoriali e di tutela degli investimenti, nonché in funzione del superamento del diritto di insistenza di cui all'articolo 37, secondo comma, secondo periodo, del codice della navigazione, il termine di durata delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto e in scadenza entro il 31 dicembre 2015 è prorogato fino al 31 dicembre 2020, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 03, comma 4-bis, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494. All'articolo 37, secondo comma, del codice della navigazione, il secondo periodo è soppresso.