- Febbraio 13, 2013
- Posted by: Enrica Esposito
- Categoria: News
A decorrere dal 01 gennaio 2013, come previsto dalla legge n. 92/2012, è entrata in vigore l’ASpI (Assicurazione Speciale per l’impiego) che sostituisce la disoccupazione ordinaria.
Si tratta di una forma di sostegno al reddito che riguarda tutti i lavoratori dipendenti (compresi gli apprendisti) che abbiano involontariamente perso la propria occupazione. Al fine del riconoscimento della prestazione occorre che i soggetti siano disoccupati e che lo stato di disoccupazione sia involontario; rimangono pertanto esclusi i casi di dimissioni e risoluzione consensuale del rapporto di lavoro. Continuano a rimanere coperti dalla tutela, le dimissioni rassegnate dalla lavoratrice madre fino all’anno di età del bambino e le dimissioni per giusta causa.
Inoltre si può accedere all’ASpI anche in caso di risoluzione consensuale intervenuta in sede di conciliazione da tenersi presso la DTL (per le aziende con più di 15 dipendenti).
E’ necessario aver maturato un’anzianità contributiva di almeno due anni , devono essere trascorsi almeno due anni dal versamento del primo contributo contro la disoccupazione e deve essere stato versato almeno un anno di assicurazione contro la disoccupazione. Per i nuovi lavoratori assicurati, ad esempio gli apprendisti, il nuovo contributo ASpI è dovuto dal 1° gennaio 2013 pertanto solo da tale data iniziano a maturare l’anzianità assicurativa e il requisito contributivo.
La mini- Aspi è la prestazione che sostituisce l’indennità di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti ed è erogata anch’essa per gli eventi di disoccupazione che si verificano dal 01/01/2013. La prestazione è riconosciuta a tutti i lavoratori che possano far valere lo status di disoccupato ed abbiano almeno 13 settimane di contribuzione da attività lavorativa negli ultimi 12 mesi precedenti il periodo di disoccupazione .
Non è richiesto alcun requisito di anzianità assicurativa.