Legge 7 luglio 2016, n. 122: “Disposizioni per l’adempimento degli obbli- ghi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge eu- ropea 2015-2016” – Disposizioni in materia fiscale

Si comunica che la legge in oggetto è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 158 dell’8 luglio 2016 ed entrerà in vigore a decorrere dal 23 luglio p.v.
Si riporta di seguito una sintesi delle disposizioni in materia fiscale di interesse per il settore.

Modifiche alle aliquote IVA applicabili al basilico, al rosmarino e alla salvia freschi destinati all’alimentazione. Caso EU Pilot 7292/15/TAXU (Art. 21)
L’articolo 21, modificato durante l’esame al Senato, innalza dal 4 al 5 per cento l’aliquota IVA applicabile alle cessioni di basilico, rosmarino e salvia freschi, destinati all’alimentazione.
Viene ridotta dal 10 al 5 per cento l’aliquota applicabile alla cessione di piante allo stato vegetativo di basilico, rosmarino e salvia.
Viene altresì ridotta dal 22 al 5 per cento l’IVA sull’origano a rametti o sgranato.
La norma è finalizzata alla chiusura del Caso EU Pilot 7292/15/TAXU, nell’ambito del quale la Commissione europea ha rilevato l’incompatibilità con l’ordinamento dell’Unione del n. 12-bis) della tabella A, parte II, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, in base al quale alle cessioni in questione viene applicata l’aliquota super ridotta del 4 per cento, in violazione dell’articolo 110 della direttiva 2006/112/CE, che consente di mantenere le aliquote inferiori al 5 per cento per le sole operazioni che al 1° gennaio 1991 già godevano di tale beneficio.
Modifiche all’aliquota IVA applicabile ai preparati per risotto. Caso EU Pilot 7293/15/TAXU (Art. 22)
L’articolo 22 innalza dal 4 al 10 per cento l’aliquota IVA applicabile alle cessioni di prepa- razioni alimentari a base di riso (cosiddetti preparati per risotti) classificate alla voce 21.07.02 della Tariffa doganale comune in vigore al 31 dicembre 1987, attualmente alla voce 1904.9010 della Nomenclatura combinata vigente.
La norma è finalizzata alla chiusura del Caso EU Pilot 7292/15/TAXU, nell’ambito del quale la Commissione europea ha rilevato l’incompatibilità con l’ordinamento dell’Unione europea del n. 9) della tabella A, parte II, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, nella parte in cui prevede l’applicazione dell’aliquota superridotta del 4 per cento ai prodotti in questione, ciò in violazione dell’articolo 110 della direttiva 2006/112/CE, che consente di mantenere le aliquote inferiori al 5 per cento per le sole operazioni che al 1° gennaio 1991 già godevano di tale beneficio.