Decreto del fare – Pubblicazione della legge di conversione

E’ stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 20 agosto 2013, (suppl. Ordinario n. 63), la Legge 9 agosto 2013 n. 98, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69 recante "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia" (cosiddetto Decreto del “fare”).

Rispetto al Decreto iniziale, durante l’iter di conversione in legge del provvedimento in Parlamento, il provvedimento ha subito numerose modifiche e integrazioni (vedi nostre circolari n. 154, 170 e 176 del 2013).
Di seguito, un riepilogo delle principali disposizioni di diretto interesse per il comparto turistico-ricettivo, così come risultano nel provvedimento definitivo.
 

  • Fondo di garanzia- Rafforzamento del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese (art.1) – Al fine di assicurare un più ampio accesso al credito da parte delle piccole e medie imprese, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, dovrà assicurare, con apposito decreto, l'incremento, sull'intero territorio nazionale, della misura massima della garanzia diretta concessa dal Fondo fino all'80 per cento dell'ammontare del finanziamento, con riferimento alle "operazioni di anticipazione di credito, senza cessione dello stesso, verso imprese che vantano crediti nei confronti di PA" e alle "operazioni finanziarie di durata non inferiore a 36 mesi". Una quota non inferiore al 50 per cento delle disponibilità finanziarie del Fondo viene riservata ad interventi non superiori a cinquecentomila euro d'importo massimo garantito per singola impresa.

Viene stabilito, infine, che al fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese possono affluire, previa assegnazione all'entrata del bilancio dello Stato, contributi su base volontaria per essere destinati alla microimprenditorialità. Le modalità di attuazione della disposizione, nonché le modalità di contribuzione da parte di enti, associazioni, società o singoli cittadini al fondo di garanzia, saranno definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, che dovrà essere emanato entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione.
 

  • Finanziamenti per l’acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medie imprese (art. 2) – La norma prevede che le micro, piccole e medie imprese, così come definite dalla disciplina comunitaria, possano accedere a finanziamenti a tasso agevolato con contributo in conto interessi per gli investimenti, anche mediante operazioni di leasing finanziario, in macchinari, impianti, beni strumentali d'impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo. E’ stata stabilita l'estensione dell'agevolazione anche agli investimenti in hardware, in software ed in tecnologie digitali. I finanziamenti potranno essere concessi da banche ed intermediari finanziari purché garantiti da banche, che aderiranno ad una o più convenzioni che dovranno essere stipulate tra Ministero dello sviluppo economico, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, ABI e Cassa depositi e prestiti S.p.A.
     
  • Offerta di connessioni internet e wifi al pubblico (art. 10) –  E’ possibile offrire liberamente connessioni internet e wifi al pubblico, se tali servizi non costituiscono l'attività commerciale prevalente dell'impresa. Viene infatti chiarito che l'offerta di accesso alla rete internet al pubblico tramite tecnologia WIFI non richiede l'identificazione personale degli utilizzatori. Inoltre, quando l'offerta di accesso non costituisce l'attività commerciale prevalente del gestore del servizio, non trovano applicazione l'articolo 25 del codice delle comunicazioni elettroniche e l'articolo 7 del DL 144/2005.

Scompare, quindi, l’obbligo di registrare la traccia delle sessioni di navigazione.
Viene anche liberalizzato il mercato dei servizi di allacciamento dei terminali di TLC alla rete pubblica, consentendo quindi agli utenti di avvalersi di installatori presenti sul libero mercato, o di operare individualmente.

  • Disposizioni in materia di prevenzione incendi per le attività prima non soggette ai controlli antincendio (art. 38) – Gli enti e i privati responsabili delle attività che prima dell’emanazione del DPR 151/2011 non erano soggette ai controlli di prevenzione incendi (ad esempio, Residenze turistico alberghiere e Campeggi – All. I D.lgs.151/2011) potranno effettuare i prescritti adempimenti antincendi entro il 7 ottobre 2014. Gli stessi soggetti sono inoltre esentati dalla presentazione dell'istanza per l’esame del progetto (art. 3 del d.lgs.151/11) qualora siano già in possesso di atti abilitativi riguardanti anche la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio. Le disposizioni non sono applicabili agli alberghi, già soggetti ai controlli prima del DPR 151/2011, e per i quali sussiste una specifica disciplina (DM 9.4.1994, e successive disposizioni).
     
  • Sospensione canoni per le concessioni demaniali marittime (art. 19, comma 5-bis) – Sono sospesi fino al 15 settembre 2013 i pagamenti dei canoni per le concessioni demaniali marittime di cui all'art. 3 del D.L. n. 400/1993, e successive modificazioni, anche nel caso in cui i relativi importi siano stati iscritti al ruolo esattoriale e siano state emesse le relative cartelle di pagamento. Fino alla stessa data, ovvero il 15 settembre 2013, sono sospesi i procedimenti amministrativi avviati dalle amministrazioni competenti, e gli effetti dei medesimi, relativi alla sospensione, revoca o decadenza dalla concessione demaniale marittima derivante dal mancato versamento del canone demaniale marittimo nella misura determinata dall'art. 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
     
  • Modifiche alla disciplina della responsabilità fiscale negli appalti (art. 50) – Viene abrogata la solidarietà tributaria tra appaltatore e subappaltatore (nonché la sanzione per il committente) in caso di mancati versamenti IVA da parte degli imprenditori che sottoscrivono, in qualità di esecutori, contratti di appalto o di subappalto di opere e servizi. Rimane ferma la responsabilità solidale dell’appaltatore con il subappaltatore con riferimento al versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente in relazione alle prestazioni effettuate nell’ambito del contratto di subappalto. Viene cancellato il DURT, il documento unico di regolarità tributaria, introdotto in precedenza alla Camera dei Deputati. L'emendamento, approvato alla Camera, prevedeva che il certificato, rilasciato dagli uffici territoriali dell'Agenzia delle Entrate, fosse acquisito dall'appaltatore per verificare la corretta esecuzione degli adempimenti fiscali del subappaltatore, escludendo in tal modo la responsabilità solidale.
     
  • Semplificazione delle comunicazioni telematiche all'Agenzia delle Entrate per i soggetti titolari di partiti IVA (art. 50- bis) – Con decorrenza 1° gennaio 2015, i soggetti titolari di partita IVA potranno comunicare in via telematica, quotidianamente, all'Agenzia delle Entrate i dati analitici delle fatture di acquisto e cessione di beni e servizi, incluse le rettifiche in aumento e diminuzione. I medesimi soggetti potranno, altresì, trasmettere l’ammontare delle operazioni effettuate e non soggette a fatturazione, risultanti dagli appositi registri. I soggetti che opteranno per l'invio dei dati giornalieri in via telematica all'Agenzia delle Entrate:
    • saranno esonerati dall'invio annuale dell'elenco clienti e fornitori (cosiddetto "spesometro");
    • saranno esonerati dall'invio della comunicazione delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate e ricevute nei confronti di operatori economici con sede, residenza o domicilio in Paesi cosiddetti " black list ";
    • negli appalti di opere o di servizi, non saranno soggetti, se appaltatori, alla responsabilità solidale per le ritenute d'acconto dei dipendenti del subappaltatore e, se committenti, all'applicazione delle sanzioni in caso di inosservanza della verifica del pagamento delle suddette ritenute da parte dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori.

Con un apposito regolamento attuativo dovranno essere ridefiniti, per tutti i soggetti IVA, i dati da annotare nei registri IVA (vendite, acquisti, corrispettivi), che verranno allineati alle segnalazioni da inviare quotidianamente. Le disposizioni di attuazione della norma in esame, inoltre, saranno adottate con un apposito Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze avente natura non regolamentare, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del citato regolamento.
 

  • Riscossione mediante ruoli (art. 52) – Viene eliminata, per le imprese ed i professionisti, la disciplina del fermo amministrativo relativamente ai beni mobili strumentali. La procedura di fermo viene infatti avviata dall'agente della riscossione mediante la notifica al debitore od ai coobbligati iscritti nei pubblici registri di una comunicazione preventiva contenente l'avviso che – in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di 30 giorni – sarà eseguito il fermo mediante l'iscrizione del provvedimento che lo dispone nei registri mobiliari, salvo che il debitore od i coobbligati dimostrino all'agente della riscossione – nel predetto termine di 30 giorni – che il bene mobile è strumentale all'attività dell'impresa o della professione. Infine, con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, in accordo con l'Agenzia delle Entrate e l'ISTAT, verrà definito un paniere di beni essenziali che saranno esclusi dalla possibilità di espropriazione da parte della società di riscossione.