LE IMPOSTE SUGLI IMMOBILI EREDITATI – La dichiarazione di successione

 

 

La dichiarazione deve essere presentata entro dodici mesi dalla data di apertura della successione, che coincide, generalmente, con la data del decesso del contribuente.

È necessario compilare l’apposito modulo.

Se il defunto non aveva la residenza in Italia, la denuncia di successione deve essere presentata all’ufficio nella cui circoscrizione era stata fissata l’ultima residenza italiana.

Se non si è a conoscenza di quest’ultima, la denuncia va presentata all’Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Roma II – Ufficio territoriale “Roma 6”, Via Canton 20 – CAP 00144.

Quando nell’attivo ereditario è presente un immobile, prima di presentare la dichiarazione di successione occorre calcolare e versare le imposte ipotecaria, catastale e di bollo, la tassa ipotecaria, i tributi speciali e i tributi speciali catastali.

Inoltre, entro trenta giorni dalla presentazione della dichiarazione di successione, è necessario presentare la richiesta di voltura degli immobili agli uffici dell’Agenzia – Territorio.

CHI DEVE PRESENTARE LA DICHIARAZIONE

Sono obbligati a presentare la dichiarazione di successione:

  • i chiamati all’eredità e i legatari, o i loro rappresentanti legali
  • gli immessi nel possesso dei beni, in caso di assenza o di dichiarazione di morte presunta
  • gli amministratori dell’eredità
  • i curatori delle eredità giacenti
  • gli esecutori testamentari
  •  i trustee.

Se più persone sono obbligate alla presentazione della dichiarazione, è sufficiente che la stessa sia presentata da una sola di esse.

Alla dichiarazione non occorre più allegare gli estratti catastali degli immobili caduti in successione (risoluzione n. 11/E del 13 Febbraio 2013).

Dichiarazione rettificativa

La dichiarazione di successione può essere modificata entro la scadenza del termine di presentazione.

Con la risoluzione n. 8/E del 13 gennaio 2012 l’Agenzia delle Entrate ha precisato che è possibile rettificare la dichiarazione anche oltre questo termine, purché le modifiche siano dichiarate prima della notifica dell’avviso di rettifica e di liquidazione della maggiore imposta o, in mancanza, entro il termine previsto per la notifica del medesimo atto (due anni dal pagamento dell’imposta principale).