- Ottobre 15, 2014
- Posted by: Enrica Esposito
- Categoria: News
È tenuto a versare la Tasi il contribuente che ha il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, compresa l'abitazione principale.
In caso di possesso condiviso tra più soggetti, ognuno è tenuto in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria; pertanto, se uno dei proprietari non versa la propria quota, il Comune ne può chiedere il pagamento agli altri proprietari.
In caso di divorzio, si applica lo stesso principio dettato per l'Imu: il coniuge assegnatario è titolare del diritto di abitazione e, indipendentemente dalla quota di possesso, è il solo che paga il tributo con l'aliquota (e l'eventuale detrazione) prevista per l'abitazione principale (dipartimento delle Finanze, faq del 4 giugno 2014).
Tasi: chi paga in caso di divorzio