- Febbraio 25, 2013
- Posted by: Enrica Esposito
- Categoria: News
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L’Agenzia delle Entrate con provvedimento del 7 aprile 2011 (Modalità di esercizio dell’opzione per l’applicazione del regime della cedolare secca, modalità di versamento dell’imposta) ha stabilito che:
a partire dal periodo di imposta 2012, il versamento dell’acconto, pari al 95% dell’imposta dovuta per l’anno precedente, deve essere effettuato in unica soluzione entro il 30 novembre, se inferiore a euro 257,52, o in due rate (il 40% entro il 16 giugno ovvero entro il 16 luglio con la maggiorazione dello 0,40%, il restante 60% entro il 30 novembre), se l’importo dovuto è almeno pari a 257,52 euro.
Se per l’anno precedente non risulta imposta dovuta su cui determinare l’acconto per l’anno di riferimento, questo non è dovuto.