Compiuta giacienza e licenziamento

La Corte di Cassazione, con Sentenza n. 15397 del 31 maggio 2023, ritiene valido il recesso del datore in quanto la compiuta giacenza della raccomandata alle poste presume la conoscenza legale della stessa da parte del lavoratore.

È onere del dipendente dimostrare l’impossibilità, senza sua colpa, di prendere notizia del licenziamento, non ritenendo sufficiente non aver trovato l’avviso di giacenza. Al contrario, la consegna del provvedimento all’indirizzo del destinatario è prova della sua conoscibilità.

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