Il nuovo AEC Commercio 2025

Il 4 giugno 2025 è stato siglato il nuovo Accordo Economico Collettivo (AEC) per gli agenti e rappresentanti di commercio operanti nel settore Commercio, con decorrenza a partire dal 1^ luglio 2025. L’intesa rappresenta un aggiornamento importante e atteso, che tiene conto delle profonde trasformazioni che hanno interessato, negli ultimi anni, il panorama della distribuzione commerciale, in Italia e in Europa.

La nuova disciplina collettiva si inserisce in un contesto caratterizzato da cambiamenti strutturali: l’evoluzione dei canali di vendita, la crescita dell’e-commerce, l’integrazione tra fisico e digitale, l’aumento della pressione competitiva e la necessità per le imprese di ridisegnare i propri modelli distributivi. In tale scenario, la figura dell’agente di commercio si conferma centrale, ma necessita di strumenti contrattuali aggiornati, coerenti con le nuove dinamiche operative.

Il nuovo AEC Commercio interviene proprio in questa direzione, aggiornando istituti giuridici fondamentali, ridefinendo alcune tutele economiche e normative, e introducendo principi più aderenti alla realtà lavorativa degli agenti.

Tra le novità, si segnalano:

Una revisione dei criteri di determinazione delle provvigioni;

Una maggiore chiarezza sul patto di non concorrenza post-contrattuale;

L’introduzione di nuove forme di tutela nei confronti di improvvise modifiche delle zone o dei portafogli clienti;

L’adeguamento delle previsioni in materia di recesso, risoluzione e indennità di fine rapporto.

Per tutti gli operatori del settore – mandanti e agenti – si rende ora opportuna una puntuale verifica dei contratti di agenzia attualmente in essere. È necessario accertarne l’attualità, la coerenza con la nuova disciplina collettiva e, ove occorra, valutare eventuali adeguamenti contrattuali per evitare squilibri o contenziosi.

In definitiva, il nuovo AEC Commercio 2025 rappresenta non solo un adeguamento formale, ma un passo importante per consolidare un equilibrio moderno tra le parti del rapporto di agenzia, in linea con l’evoluzione del mercato. Un’opportunità, dunque, per rinnovare strumenti giuridici e rafforzare relazioni commerciali efficaci e sostenibili.

Queste le principali innovazioni rispetto al precedente AEC del 2009

1.Provvigioni sulle vendite online
Per la prima volta, viene riconosciuto in modo esplicito il diritto dell’agente a percepire provvigioni anche sulle vendite concluse tramite canali e-commerce, inclusi gli acquisti effettuati da clienti privati, purché rientrino nella zona di competenza dell’agente. Un cambiamento epocale che colma un vuoto normativo della precedente versione del contratto collettivo.

2. Esclusiva territoriale e obbligo informativo
L’esclusiva territoriale viene rafforzata introducendo l’obbligo, per il preponente, di fornire periodicamente all’agente informazioni dettagliate sulle vendite effettuate nella zona assegnata, incluse quelle avvenute attraverso canali digitali o multicanale. Una tutela in più per gli agenti, oggi chiamati a confrontarsi con una distribuzione sempre più ibrida.

3.Indennità di fine rapporto anche alle società di persone in caso di pensionamento e/o invalidità del socio o dei soci
Viene esteso il diritto alle indennità anche agli agenti che operano in forma di società di persone (ad esempio s.n.c. e s.a.s.), in caso di pensionamento o invalidità del socio o dei soci. Una previsione di grande rilievo, che amplia la platea dei soggetti tutelati.

4. Contratti a termine
Introdotte limitazioni all’uso dei contratti a tempo determinato, con l’obiettivo di incentivare la stabilizzazione dei rapporti e favorire l’occupazione giovanile. Anche questo rappresenta un elemento innovativo rispetto all’AEC del 2009.

5. Malattia, maternità e paternità
La disciplina delle sospensioni contrattuali è stata aggiornata: per gli agenti che diventano genitori è previsto il diritto di astenersi dall’attività per un massimo di 20 giorni nei cinque mesi successivi alla nascita o all’adozione del figlio, con sospensione del mandato e divieto di recesso da parte del preponente durante tale periodo.

6. Modifiche unilaterali del contratto
La possibilità, per il preponente, di modificare unilateralmente zona, clientela, prodotti o provvigioni è ora regolata in modo più puntuale, con una ridefinizione dei criteri che distinguono tra variazioni di media entità e modifiche sensibili.

7. Base di calcolo
È chiarito che tutte le somme percepite dall’agente – provvigioni, premi, rimborsi spese, incarichi di coordinamento o di incasso – concorrono alla determinazione degli istituti previsti dall’AEC, inclusa l’indennità di fine rapporto, anche se regolate separatamente nel contratto.

8. Rendicontazione degli affari
Il preponente ha ora l’obbligo esplicito di fornire all’agente, mensilmente o trimestralmente, copia delle fatture inviate ai clienti o un riepilogo che consenta di verificarne contenuto, importi e prodotti/servizi forniti. Una misura fondamentale per garantire trasparenza
e controllo.

9. Anticipi provvigionaliSe previsti gli anticipi provvigionali potranno essere pagati nella misura del 70%
Si tratta di una misura di equilibrio volta a garantire anticipazioni sostenibili per entrambe le parti.

10. Patto di non concorrenza post-contrattuale – Viene chiarito che il corrispettivo per il patto di non concorrenza post-contrattuale ha natura autonoma rispetto all’indennità di fine rapporto: non può quindi essere assorbito o compensato con quest’ultima.

11. Nuovi termini di preavviso
Il nuovo AEC aggiorna anche i termini di preavviso in caso di recesso dal contratto, mantenendo la differenziazione tra rapporti di monomandato e di plurimandato.

12. Indennità di risoluzione
Viene rivista la disciplina delle indennità di fine rapporto, con aggiornamento delle percentuali e criteri di calcolo, per meglio riflettere il valore e la durata del rapporto di agenzia.

Conclusioni

L’AEC Commercio 2025 rappresenta quindi un passaggio fondamentale per adeguare il rapporto di agenzia alle nuove logiche del mercato. È uno strumento moderno, pensato per rafforzare la tutela degli agenti e garantire maggiore equilibrio nei rapporti con le mandanti. Per questo, è vivamente consigliata una verifica puntuale dei contratti di agenzia attualmente in essere. Oltre all’applicazione automatica delle nuove regole (qualora il contratto richiami espressamente l’AEC Commercio), può essere opportuna una revisione complessiva delle clausole contrattuali, per assicurarsi che siano pienamente in linea con il nuovo assetto normativo. Un’occasione per tutte le parti contrattuali – agenti e preponenti – di rafforzare la propria collaborazione su basi più trasparenti, aggiornate e sostenibili.

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