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LEGGE DI BILANCIO 2023
È stata pubblicata sul S.O. n. 43/L alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 29 dicembre 2022 la Legge n. 197 del 29 dicembre 2022 contenente “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025”. La Legge di Bilancio 2023 è in vigore dal 1° gennaio 2023.
PRINCIPALI NOVITA’:
DETASSAZIONE DELLE MANCE (commi 58 – 62) le ” somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità, anche attraverso mezzi di pagamento elettronici ” (c.d. mance ), riversate a favore di lavoratori del settore privato, ricettivo e di somministrazione di alimenti e bevande titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore a 50.000 euro , costituiscano reddito di lavoro dipendente e, salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro: siano soggette ad un’imposta sostitutiva con l’aliquota del 5%, entro il limite del 25% del reddito percepito nell’anno per le relative prestazioni di lavoro, applicata dal sostituto d’imposta; siano escluse dalla retribuzione imponibile ai fini del calcolo dei contributi previdenziali, assistenziali e dei premi INAIL e non sono computate ai fini del calcolo del TFR; concorrano alla formazione del reddito rilevante per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, quando è richiesto un determinato requisito reddituale.
RIDUZIONE DELL’IMPOSTA SOSTITUTIVA APPLICABILE AI PREMI applicazione, salvo espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, di un’imposta sostitutiva nella misura del 5%: sui premi di risultato di ammontare variabile la cui corresponsione è legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, nonché sulle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa, entro il limite di 3.000 euro (4.000 euro se l’azienda coinvolge pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro).Tale misura trova applicazione per il settore privato e con riferimento ai titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nell’anno precedente quello di percezione, a 80.000 euro.
ESONERO CONTRIBUTIVO IVS LAVORATORI DIPENDENTI (comma 281)
Il comma 281 reintroduce, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, l’esonero sull’aliquota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) dovuta dai lavoratori dipendenti del settore pubblico e privato, ad esclusione dei lavoratori domestici. La nuova formulazione prevede che l’esonero a favore del dipendente sia pari: al 3%, se la retribuzione imponibile non eccede l’importo mensile di 1.923 euro, ovvero al 2%, se la retribuzione imponibile mensile è superiore a 1.923 euro e non eccede l’importo di 2.692 euro.
INCENTIVO ASSUNZIONE PERCETTORI REDDITO DI CITTADINANZA Viene introdotto un nuovo esonero contributivo a favore dei datori di lavoro privati che nel corso del 2023 assumono con contratto di lavoro a tempo indeterminato beneficiari del reddito di cittadinanza: il nuovo incentivo si sostanzia in un esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, ed è riconosciuto: per un periodo massimo di dodici mesi e nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile, per le assunzioni a tempo indeterminato, ovvero le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, purché avvenute dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.L’esonero non si applica ai rapporti di lavoro domestico. L’incentivo è subordinato all’autorizzazione della Commissione Europea.
INCENTIVO UNDER 36 l’esonero in trattazione sarà riconosciuto per le assunzioni a tempo indeterminato, nonché per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, effettuate nell’anno 2023 e relative a soggetti che non hanno compiuto il trentaseiesimo anno di età, e non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro nel corso dell’intera vita lavorativa. L’esonero spetta: nella misura del 100% dei contributi previdenziali dovuti dal datore di lavoro privato (con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL e ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche) e nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro annui, riparametrati e applicati su base mensile per un periodo massimo di 36 mesi, elevato a 48 mesi per le assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna. L’esonero in parola è subordinato all’autorizzazione della Commissione Europea
INCENTIVO DONNE SVANTAGGIATE L’esonero in trattazione sarà riconosciuto per le assunzioni a tempo determinato, a tempo indeterminato, nonché per le trasformazioni a tempo indeterminato di un rapporto precedentemente agevolato, effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, di donne che si trovano in una delle seguenti condizioni: donne con almeno 50 anni di età e disoccupate da oltre 12 mesi; donne di qualsiasi età, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione europea, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi; donne di qualsiasi età che svolgono professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un’accentuata disparità di genere, con un tasso di disparità uomo-donna che superi di almeno il 25% la disparità media uomo-donna, e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi; donne di qualsiasi età, ovunque residenti e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi. Ricorrendo le condizioni soggettive della lavoratrice, l’esonero spetta: nella misura del 100% dei contributi previdenziali dovuti dal datore di lavoro privato (con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL e ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche) e nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro annui, riparametrati e applicati su base mensile; per un periodo massimo di 12 mesi in caso di contratto a tempo determinato (ovvero la minor durata del rapporto) e di 18 mesi in caso di assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato. L’esonero in parola è subordinato all’autorizzazione della Commissione Europea.
DISPOSIZIONI DI RIORDINO DELLE MISURE DI SOSTEGNO ALLA POVERTÀ E ALL’INCLUSIONE LAVORATIVA: Nell’ambito del riordino della disciplina del reddito di cittadinanza è previsto, per l’anno 2023, il rifinanziamento di tale misura, ma con la previsione di una riduzione di durata, nonché modifiche normative che prevedono, tra l’altro, maggiori limitazioni e decadenza dell’assegno nell’ipotesi di mancata partecipazione al programma di formazione/riqualificazione professionale e in caso di rifiuto della prima offerta congrua di lavoro. Inoltre, a partire dal 1° gennaio 2024 le disposizioni relative al Rdc saranno interamente abrogate.
PROROGA CIGS PER CESSAZIONE DI ATTIVITÀ: proroga, per il 2023 e nel limite di spesa di 50 milioni di euro a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, la possibilità per le imprese che cessano l’attività produttiva di accedere, in deroga ai limiti generali di durata vigenti e qualora ricorrano determinate condizioni, ad un trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale finalizzato alla gestione degli esuberi di personale, per un periodo massimo di 12 mesi.
MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELLE PRESTAZIONI OCCASIONALI La Legge di Bilancio 2023 interviene con riferimento ai contratti PrestO apportando alcune modifiche alla disciplina generale delle prestazioni accessorie rese nei confronti delle imprese. Importo erogabile: l’importo complessivo passi da 5.000 euro a 10.000 euro. Resta, invece, fermo a 5 mila euro il compenso massimo che può essere percepito da ciascun prestatore nel corso dell’anno civile. La novità si applica anche alle attività lavorative di natura occasionale svolte nell’ambito delle attività, sale da ballo, night-club e simili, di cui al codice ATECO 93.29.1. Ulteriori novità riguardano il limite dimensionale riferito all’organico aziendale che legittima il ricorso alle prestazioni occasionali: possono farvi ricorso gli utilizzatori che abbiano alle proprie dipendenze fino a 10 lavoratori subordinati a tempo indeterminato. Il limite viene, quindi, esteso da 5 a 10 lavoratori. Viene abrogata la norma specifica che consentiva il ricorso al contratto di prestazione occasionale per le “aziende alberghiere e delle strutture ricettive che operano nel settore del turismo, per le attività lavorative rese dai soggetti di cui al comma 8, e che hanno alle proprie dipendenze fino a otto lavoratori”. Pertanto, stante l’ampliamento del limite dimensionale previsto per la generalità delle imprese, anche le aziende alberghiere e strutture ricettive operanti nel settore turistico che occupano fino a 10 lavoratori subordinati a tempo indeterminato potranno ricorrere al contratto di prestazione occasionale. Specifiche disposizioni sono dedicate alle prestazioni occasionali nel settore agricolo. Infatti, nel settore agricolo è prevista, in via sperimentale per il biennio 2023-2024, una disciplina speciale che consente il ricorso alle prestazioni occasionali da parte delle imprese agricole per un massimo di 45 giornate lavorative per ciascun lavoratore.
MODIFICHE ALL’ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE: La misura di base dell’assegno unico per ciascun figlio maggiorenne a carico e disabile viene equiparata in via permanente a quella generale prevista per ciascun figlio minorenne a carico. La maggiorazione dell’assegno prevista per ciascun figlio minorenne a carico e disabile viene estesa in via permanente per i figli maggiorenni, a carico e disabili, di età inferiore a 21 anni. Viene introdotto un incremento della misura dell’assegno unico e universale, con decorrenza dal 1° gennaio 2023, pari al 50% (commisurato sull’assegno al netto dell’eventuale maggiorazione temporanea), per ciascun figlio: di età inferiore a 1 anno oppure di età inferiore a 3 anni, se l’ISEE del nucleo familiare è inferiore o pari a 40.000 euro e nel nucleo medesimo ci sono almeno 3 figli; Dal 1° gennaio 2023 viene, quindi, elevata da 100 a 150 euro mensili la maggiorazione forfettaria dell’assegno unico, prevista per nuclei familiari con quattro o più figli a carico.
CONGEDO PARENTALE: a ciascun genitore lavoratore spetta per tre mesi, non trasferibili, un’indennità pari al 30% della retribuzione; i genitori hanno altresì diritto, in alternativa tra loro, ad un ulteriore periodo di congedo della durata complessiva di tre mesi, per i quali spetta un’indennità pari al 30% della retribuzione. La Legge di Bilancio 2023 prevede un incremento della misura dell’indennità per congedo parentale, commisurata sulla retribuzione, dal 30 all’80% in alternativa tra i genitori, per la durata massima di un mese (poiché i congedi parentali sono fruibili in forma frazionata, anche per un complesso di periodi, purché non superiori ad un mese), da usufruire entro il sesto anno di vita del bambino ovvero entro il sesto anno dall’ingresso in famiglia del minore, nel caso di adozione o affidamento. L’elevamento non si applica per i casi in cui il periodo di congedo di maternità o di paternità sia terminato entro il 31 dicembre 2022.
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