Avvertenza!!! Divieto di commercializzazione cosmetici contenenti “Lilial”

DAL 1° MARZO 2022

DIVIETO DI COMMERCIALIZZARE PRODOTTI COSMETICI CONTENENTI LA SOSTANZA “LILIAL”

(NOME INCI: “BMHCA  – BUTHYLFENIL METHYLPRPIONAL )

Com’è noto, il Regolamento UE NR. 221/1902 della Commissione del 29/10/2022 che modifica gli Allegati II) – III) e V) del Regolamento (CE) 1223/2009 relativamente all’utilizzo nei prodotti cosmetici di determinate sostanze classificate cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR),

VIETA DAL 1° MARZO 2022
la commercializzazione di cosmetici contenenti la sostanza cosiddetta “LILIAL”.

Alla luce di quanto ora esposto si rende, pertanto, necessario il ritiro dal commercio di tutti i prodotti cosmetici contenenti tale sostanza che non potranno essere più commercializzati.

Si rende, perciò, necessario da parte di tutte le profumerie, al fine di evitare le responsabilità previste dalla legge, la richiesta ai propri fornitori se nei prodotti da loro commercializzati sia presente la sostanza in questione.

E’, comunque, necessario controllare l’INCI dei prodotti cosmetici detenuti in negozio al fine di evitare la presenza del LILIAL, indicato con il nome “BMHCA – Buthylfenil Methylprpional ” nell’INCI del prodotto per evitare l’immissione nel mercato di prodotti dannosi per la salute umana.

Da un monitoraggio sul comportamento dei fornitori sul caso specifico, risultano le seguenti modalità a procedere:

1. RITITO SPONTANEO della merce a deposito nelle profumerie su INIZIATIVA della CASA COSMETICA;
2. RITIRO SOLLECITATO della merce dietro segnalazione del PROFUMIERE, qualora abbia appurato la presenza della sostanza incriminata nell’etichetta di un determinato prodotto cosmetico;
3. RIFIUTO AL RITIRO della merce da parte del FORNITORE.

A queste 3 modalità se ne potrebbero aggiungere altre in funzione degli accordi contrattuali intervenuti tra fornitore e distributore.

LA NON OSSERVANZA, sia da parte del profumiere che del fornitore, COMPORTERA’ L’APPICAZIONE di SANZIONI significative a carico dell’inadempiente.

Ecco cosa prevede il Decreto Legislativo 204/2015 in vigore dal 6 gennaio 2016 applicabile ai prodotti cosmetici e alle eventuali violazione del Regolamento (CE) 1223/2009.

Vediamo nel dettaglio alcuni articoli.

Art. 3) – Violazione degli obblighi in materia di sicurezza dei prodotti cosmetici
Chiunque produce, detiene per il commercio o pone in commercio prodotti cosmetici che, nelle condizioni d’uso normali o ragionevolmente prevedibili, possono essere dannosi per la salute umana, tenuto conto di quanto stabilito dall’articolo 3 del regolamento, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con
la multa non inferiore ad euro 1.000.

Art. 4) – Violazione degli obblighi delle persone responsabili
La persona responsabile di cui all’articolo 4 del regolamento che, essendo venuta a conoscenza di uno o più fatti specifici dai quali si desume che un prodotto che essa ha immesso sul mercato non è conforme al regolamento e non adotta immediatamente le misure correttive necessarie per rendere conforme tale prodotto, ritirarlo o richiamarlo, o che non fornisce le informazioni previste dall’articolo 5, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento, èpunita con l’ammenda da euro 10.000 ad euro 25.000.

Art. 5) – Violazione degli obblighi del distributore
Il distributore che non effettua le verifiche di cui all’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento, è punito con l’ammenda da euro 3.000 ad euro 30.000. Alla stessa pena soggiace il distributore che, essendo venuto a conoscenza di uno o più fatti specifici dai quali si desume il verificarsi di una delle circostanze indicate dall’articolo 6, paragrafo 3, primo comma, del regolamento, non ottempera agli obblighi ivi previsti, nonché il distributore che non ottempera agli obblighi previsti dal paragrafo 3, secondo comma, e dai paragrafi 4 e 5 del medesimo articolo.

Art. 17) – Applicazione delle sanzioni
Le sanzioni previste dal presente decreto non si applicano al commerciante che detiene, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo prodotti cosmetici in confezioni originali, qualora la mancata rispondenza alle prescrizioni della legge stessa riguardi i requisiti intrinseci o la composizione dei prodotti o le condizioni interne dei recipienti e sempre che il commerciante non sia a conoscenza della violazione e la confezione non presenti segni di alterazione.

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