Con la pubblicazione, in Gazzetta Ufficiale, del Decreto legge n. 50/2022, viene prevista una indennità una tantum per i lavoratori dipendenti (articolo 31). Queste sono le caratteristiche per l’erogazione dell’indennità:
- lavoratori dipendenti (con esclusione dei rapporti di lavoro domestico), con una retribuzione mensile imponibile, ai fini previdenziali, non superiore a 2.692 euro, e che nel primo quadrimestre dell’anno 2022 hanno beneficiato dell’esonero dello 0,8% sui contributi previdenziali, per almeno una mensilità,
- non titolari di un trattamento pensionistico a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione,
- non beneficiari del reddito di cittadinanza,
- l’indennità una tantum è di importo pari a 200 euro,
- l’indennità è riconosciuta in via automatica per il tramite dei datori di lavoro,
- l’erogazione dell’indennità verrà effettuata nella retribuzione del mese di luglio 2022,
- l’indennità spetta una sola volta, anche nel caso in cui siano titolari di più rapporti di lavoro,
- l’indennità non è cedibile, né sequestrabile e né pignorabile,
- l’indennità non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali,
- il lavoratore deve dichiarare di non essere titolare delle prestazioni indicate ai punti 2 e 3 (pensione e RdC).
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