Possibile la compensazione tra debiti e crediti nei confronti di enti impositori diversi

Con l’art. 2-quater del D.L. n. 11/2023 il Legislatore fornisce un’interpretazione autentica dell’art. 17, comma 1 del D.Lgs n. 241/1997 in materia di versamenti unitari delle imposte e dei contributi. In particolare viene specificato che la compensazione prevista dalla norma può avvenire anche tra debiti e crediti nei confronti di enti impositori diversi.

 

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