D.l. “Alluvione”

Il D.L. 61/2023 c.d. “Alluvione” prevede i seguenti provvedimenti:

  • Sospensione degli adempimenti societari e contabili;
  • Sospensione del versamento del diritto camerale.
  • Per i contribuenti che al 1° maggio 2023 avevano residenza o sede operativa nei territori alluvionati è prevista una sospensione fino al 31 agosto 2023 dei termini per i versamenti fiscali, comprese le ritenute alla fonte, nonché di quelli contributivi e assicurativi, che scadono tra il 1° maggio e il 31 agosto (compresi i pagamenti delle cartelle dell’agenzia riscossione). Il versamento dovrà effettuarsi in unica soluzione entro il 20 novembre 2023;
  • Sospensione del pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere, ivi incluse le operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento e di credito ordinario, erogati dalle banche, nonché dagli intermediari finanziari;
  • Prevista una indennità una tantum in favore di lavoratori, non inquadrati come dipendenti, che hanno dovuto sospendere l’attività a causa dell’evento meteorologico. L’importo è di € 500 per «ciascun periodo di sospensione non superiore a quindici giorni e comunque nella misura massima di euro 3.000;
  • Ultimazione dei lavori riguardanti il superbonus 110%, per le villette unifamiliari, prorogate al 31/12/2023;
  • Istituzione di un Fondo con dotazione di 10 milioni di euro per l’anno 2023, da destinare alle imprese dei territori alluvionati, per il sostegno delle attività turistiche e ricettive, ivi inclusi i porti turistici, gli stabilimenti termali e balneari, i parchi tematici, i parchi divertimento, gli agriturismi e il settore fieristico, nonché della ristorazione. 

 

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