Divieto vendite promozionali

Nei 30 giorni antecedenti l’avvio delle vendite di fine stagione resta confermato il divieto di vendite promozionali di capi di abbigliamento e accessori, oltre a calzature, biancheria intima, pelletteria e tessuti per abbigliamento e arredamento.

 

Per quanto riguarda le regole dei saldi invernali 2024 di seguito elenchiamo una serie di comunicazioni su come effettuarli.

 

Durata: Possono essere effettuati anche per l’intero periodo segnalando al pubblico i periodi prescelti.

 

Comunicazione: Ricordiamo che con Delibera regionale n. 1780 del 2 dicembre 2013, è stato ELIMINATO L’OBBLIGO DELLA COMUNICAZIONE ai Comuni relativa ai saldi di fine stagione da parte degli operatori, al fine di snellire e semplificare le procedure a carico delle imprese.

 

Esposizione dei prezzi: Vige l’obbligo di esporre al pubblico anche il prezzo antecedente la vendita straordinaria e la percentuale di sconto.

 

Obblighi particolari: Possono essere effettuate solo per le merci che effettivamente siano suscettibili di notevole deprezzamento se non vendute “entro la relativa stagione”: abbigliamento, calzature e prodotti ad alto contenuto moda. Le merci in saldo devono essere nettamente distinte e separate da quelle in vendita normale, se la separazione non è materialmente praticabile, deve essere sospesa la vendita ordinaria (cioè quella a prezzo pieno).

 

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oppure chiedi informazioni a ⤵️m.montanari@ascom-cesena.it

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