- Ottobre 14, 2013
- Posted by: Enrica Esposito
- Categoria: News
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Dal 1.10.2013 l'aliquota IVA ordinaria passa dal 21% al 22%, stante il mancato intervento legislativo che avrebbe dovuto disporre la ventilata proroga di tale aumento. La nuova aliquota è applicabile alle operazioni effettuate dalla predetta data, individuate ai sensi dell'art.6 DPR n. 633/72.
La nuova aliquota 22% si applica:
- alla cessione di beni (mobili) consegnati o spediti dal 1.10.2013;
- alle prestazioni di servizi pagate dal 1.10.2013 (se non già fatturate precedentemente);
- alle cessioni di immobili stipulate dal 1.10.2013 ((se non già fatturate o pagate precedentemente)
La vecchia aliquota 21% si appilca invece:
- alle cessioni di beni (mobili) consegnati o spediti fino al 30.09.2013 (anche se fatturate dopo il 1.10.2013);
- alle prestazioni di servizi fatturate fino al 30.09.2013 (anche se pagate dopo il 1.10.2013);
- alle note di variazione (in aumento o in diminuzione) che saranno emesse (anche dopo il 1.10.2013) in relazione a operazioni effettuate fino al 30.09.2013 compreso;
- alle operazioni effettuate nei confrenti dello Stato e degli enti pubblici, per le quali al 30.09.2013 sia stata emessa e registrata la fattura in sospensione di imposta (ancorchè al medesimo giorno il corrispettivo non sia stato ancora pagato).
Fatture di vendita
- le fatture differite relative a consegne di beni effettuate nel mese di settembre 2013 (es: fatture emesse a fine mese) indicheranno l'aliquota Iva del 21%;
- Le fatture differite relative a consegne di beni effettuate a partire dal mese di ottobre 2013 (es: fatture emesse a fine mese) indicheranno l'aliquota Iva del 22%;
Registratori di cassa
- I soggetti tenuti all'emissione degli scontrini, non sono tenuti ad adeguare il registratore di cassa al fine dell'indicazione corretta della nuova aliquota, dal momento che non vi è obbligo di indicare l'aliquota Iva sullo scontrino (si indica l'importo già comprensivo di Iva).
Registrazione giornaliera dei corrispettivi
- per le attività che emettono gli scontrini e/o le ricevute fiscali occorre creare nel registro dei corrispettivi, a partire dal mese di ottobre, un apposita colonna relativa all'aliquota del 22% anzichè del 21%.