Auto: obbligo aggiornamento carta di circolazione

 

Auto:  obbligo aggiornamento carta di circolazione in caso di variazione delle generalità o della denominazione dell'intestatario dei veicolo, o anche in caso di temporanea disponibilità del veicolo in favore di un soggetto terzo per un periodo superiore a 30 giorni;  a decorrere dal 3 novembre 2014

 

Riguarda tutte le auto: aziendali  e  personali

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con Circolare n. 23743 del 27.10.2014   ha chiarito che:

1. Gli adempimenti sono contenuti nell¹art.94, comma 4-bis, del Codice della strada e non riguardano in alcun modo le patenti di guida.

2. Sulla carta di circolazione andrà annotato unicamente il nominativo della persona che utilizza il veicolo e non anche i dati relativi alla propria patente di guida.

3. L’obbligo di comunicazione sussiste solo a condizione chel’utilizzatore abbia il veicolo in disponibilità per un uso  esclusivo e personale superiore a 30 giorni continuativi.

4. Non sono obbligati ad effettuare l¹annotazione tutti coloro (cittadini e imprese) che già da prima del prossimo 3 novembre utilizzano, a vario titolo, veicoli intestati ad altri soggetti. 

5. Per tutti gli utilizzi temporanei che cominceranno a decorrere dal 3 novembre in poi, ci saranno 30 giorni di tempo per effettuare l¹annotazione, se prescritta.

6. Il comodato tra familiari  conviventi  non deve essere obbligatoriamente annotato.

7. Per quanto concerne il comodato di veicoli aziendali, non sono soggette a comunicazione tutte le ipotesi di fringe benefit, di uso promiscuo e di uso esclusivo per svolgimento di attività aziendali dei veicoli in utilizzo ai dipendenti, ai soci, agli amministratori e ai collaboratori dell¹Azienda.

La circolare  puntualizza che il comodato (prestito) sussiste quando c'è un utilizzo «esclusivo e personale»  «a titolo gratuito»  e continuativo oltre 30 giorni.

FATTISPECIE ESCLUSE DALL’OBBLIGO

Posto che il comodato è   un contratto a titolo gratuito, la Circolare n. 23743  in esame chiarisce innanzitutto che la sussistenza di un comodato è esclusa ogni qualvolta la disponibilità del veicolo costituisca, a qualunque titolo e in tutto o in parte, un corrispettivo.

Di conseguenza l’obbligo di comunicazione è escluso in presenza di veicoli in disponibilità:

  •  a titolo di fringe benefit” poiché in tal caso, venendo meno la “gratuità”, non si configura la fattispecie del comodato (trattasi di retribuzione in natura);

 

  • ad uso promiscuo, al di fuori delle ipotesi di fringe benefit, in quanto viene meno il requisito dell’uso  esclusivo e personale del veicolo;

 

  • a più dipendenti, poiché viene meno, oltre al requisito dell’uso esclusivo e personale del veicolo, anche quello della continuità temporale.

 

  • a familiari  conviventi 

VIGE PERTANTO  L’OBBLIGO DAL 3 NOVEMBRE  PRINCIPALMENTE IN  CASO DI:

  • comodato  esclusivo, a persona diversa dal  familiare convivente

Il Ministero precisa che la normativa in esame è applicabile, oltre ai veicoli in comodato esclusivo,   ai dipendenti, anche a quelli:

  • concessi in comodato a soci amministratori collaboratori dell’azienda;

 

  • intestati all’imprenditore individuale se gli stessi costituiscono un bene strumentale dell’impresa. In tal caso il relativo comodato impone l’aggiornamento esclusivamente dei dati dell’Archivio Nazionale e non anche della carta di circolazione. Se il veicolo costituisce bene personale dell’imprenditore il relativo comodato comporta anche l’obbligo di aggiornamento della carta di circolazione;

 

  •  concessi in comodato a soggetti diversi dalle persone fisiche quali “Aziende, Enti ed Organizzazioni”.

 

  •  affidamento in custodia giudiziale

 

  • locazione senza conducente per l’erede in caso di veicolo ancora intestato al de cuius nelle more dell'acquisizione della titolarità del bene da parte dell'erede stesso, auto in leasing

 

  • utilizzatore con contratto di rent to buy

 

Il soggetto interessato (l'avente causa) deve richiedere all'ufficio del Dipartimento per i trasporti l'aggiornamento della carta di circolazione.

In caso di mancato rispetto dell'obbligo, scatterà una sanzione che parte da un minimo di €  705.00

Auto: obbligo aggiornamento carta di circolazione