Cedolare secca e locazione transitoria

Il contratto di locazione a uso transitorio è utilizzato per esigenze abitative temporanee non turistiche, ed ha una durata variabile da un minimo di 1 mese ad un massimo di 18 mesi.
Il corrispettivo della locazione ad uso transitorio può essere liberamente determinato dalle parti (canone libero), tranne che in alcune zone, in cui l’importo del canone è determinato secondo accordi territoriali.

Mentre nel primo caso l’imposta sostitutiva si calcola applicando un’aliquota del 21% sul canone di locazione annuo stabilito dalle parti, nel secondo è invece prevista un’aliquota ridotta.

Nello specifico, per i contratti di locazione a canone concordato relativi ad abitazioni ubicate nei comuni con carenze di disponibilità abitative (articolo 1, lettera a) e b) del dl 551/1988) l’aliquota, dal 2013, è pari al 15% (Dl 102/2013), ridotta al 10% per il quadriennio 2014-2017.
Fonte: agenzia delle Entrate Fiscooggi del 28 Settembre 2015

Ricordiamo che in Associazione e’ presente un servizio per la gestione completa del contratto di locazione, che comprende, oltre all’inserimento del contratto in scadenziario e al versamento dell’imposta tramite F23, anche la predisposizione e invio della raccomandata all’inquilino, con l’indicazione del nuovo canone a seguito dell’aggiornamento, come e se previsto nel contratto.

Si precisa che in caso di opzione da parte del proprietario al regime della “cedolare secca” il canone non puo’ essere aggiornato fintanto perdura l’opzione.