- Gennaio 9, 2013
- Posted by: Enrica Esposito
- Categoria: News
Il decreto correttivo n°290 pubblicato 13 dicembre 2012 in Gazzetta Ufficiale n° 290 (D.M. del 22/11/12 ), modifica il D.M. del 26 giugno 2009 recante le “Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici”, nei termini della possibilità dei proprietari di immobili di autoredigere una personale certificazione a fronte di una sommaria valutazione della capacità di contenimento energetico e di "confort abitativo", per quegli immobili di scarsa qualità energetica.
La rettifica normativa risponde esaustivamente ad una istanza presentata dalla commissione Europea per il corretto adeguamento dell'attuale legge nazionale italiana alla direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia e prevede che non possa più essere autocertificata dalla proprietà l'appartenenza alla classe energetica G, (la più bassa), dell'immobile di cui si dispone, ma che il certificatore, nella veste del tecnico abilitato, rediga attestato di valutazione energetica (ACE) mediante analisi con "procedura semplificata", già prevista nell'attuale decreto ministeriale, atto a riportare l'indice di prestazione energetica EPi.
Tale parametro, che prevede la sussistenza dell’ACE al momento della messa in vendita e che può essere calcolato mediante il software gratuito messo a disposizone da Enea e Cnr, deve essere indicato nei casi di pubblicizzazione dell’immobile, (unità immobiliare o edificio), sia che si tratti di pubblicità virtuale o cartacea, con l’obbligo del rilascio del certificato all’acquirente all’atto del rogito.
Le categorie di edifici esclusi dall'obbligo della certificazione energetica al momento del passaggio di proprietà sono: box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi e strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi.
Ruderi, scheletri strutturali e fabbricati "al rustico", purchè tale condizione venga evidenziata all’interno dell’atto di compravendita al momento del trasferimento immobiliare.
Ciò sancisce ancor più minuziosamente gli obblighi della proprietà nello specificare quali saranno le reali prestazioni che incideranno sui costi di gestione degli edifici energivori e trasferisce la responsabilità di tale valutazione, anche ai fini di ciò che sarà poi il valore di mercato ultimo dell’immobile, alla competenza di un professionista, orientando le procedure verso una maggiore qualità valutativa e di informazione per l’utente finale.
Geom. Alessandro Iaria Studio Pasini (Studio convenzionato con Confcommercio)