Decesso locatore: adempimenti

La morte del locatore comporta solo una modificazione soggettiva del rapporto di locazione.

Gli eredi subentrano nella posizione del locatore e nei suoi obblighi, mentre il conduttore è tenuto ad adempiere l’obbligazione del pagamento del canone nei confronti degli stessi, divenuti titolari del contratto. Conseguentemente, il decesso non comporta una risoluzione anticipata del contratto, in quanto lo stesso rimane valido, alle medesime condizioni.

Gli eredi devono comunicare all’ufficio, presso il quale è stato registrato il contratto, il subentro.

Non devono pagare alcuna imposta, in quanto si tratta di semplice comunicazione, da effettuare tramite il modello RLI, marcando l’apposita casella “Soggetto subentrato”.


Ricordiamo che in Associazione e’ presente un servizio per la gestione completa del contratto di locazione, che comprende, oltre all’inserimento del contratto in scadenziario e al versamento dell’imposta tramite F23, anche la predisposizione e invio della raccomandata all’inquilino, con l’indicazione del nuovo canone a seguito dell’aggiornamento, come e se previsto nel contratto.

Si precisa che in caso di opzione da parte del proprietario al regime della “cedolare secca” il canone non puo’ essere aggiornato fintanto perdura l’opzione.



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