- Febbraio 13, 2013
- Posted by: Enrica Esposito
- Categoria: News
Si segnala alle Ditte associate parte del contenuto di una Direttiva emessa dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Prot. RU1580 del 16 gennaio 2013) contenente tutte le regole per l'uso delle gomme da neve e le catene ed inviata dal Ministero agli Enti proprietari e concessionari delle strade, ai Prefetti, ai Sindaci dei Comuni e agli Organi di Controllo.
Nel periodo di vigenza dell’obbligo i ciclomotori a due ruote e i motocicli, possono circolare solo in assenza di neve o ghiaccio sulla strada e di fenomeni nevosi in atto.
I pneumatici invernali che possono essere impiegati sono quelli omologati secondo la Direttiva 92/23/CEE del Consiglio delle Comunità Europee, e successive modifiche, ovvero secondo il corrispondente regolamento UNECE, muniti del previsto marchio di omologazione.
I mezzi antisdrucciolevoli impiegabili in alternativa ai pneumatici invernali sono quelli di cui al decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 10 maggio 2011 – Norme concernenti i dispositivi supplementari di aderenza per gli pneumatici degli autoveicoli di categoria M1, N1, O1 e O2. Sono altresì ammessi quelli rispondenti alla ÖNORM V5119 per i veicoli delle categorie M, N e O superiori, così come è fatto salvo l’impiego dei dispositivi già in dotazione, purchè rispondenti a quanto previsto dal decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 13 marzo 2002 – Norme concernenti le catene da neve destinate all’impiego su veicoli della categoria M1.
I dispositivi antisdrucciolevoli da tenere a bordo devono essere compatibili con i pneumatici del veicolo su cui devono essere installati e, in caso di impiego, devono essere seguite le istruzioni di installazione fornite dai costruttori del veicolo e del dispositivo.
Allo scopo di evitare interpretazioni non uniformi circa l’impiego dei mezzi antisdrucciolevoli, si chiarisce che i medesimi devono essere montati almeno sulle ruote degli assi motori.
Nel caso di impiego di pneumatici invernali sui veicoli delle categorie M1 e N1, se ne raccomanda l’installazione su tutte le ruote al fine di conseguire condizioni uniformi di aderenza sul fondo stradale.
Nel caso di impiego di pneumatici chiodati, limitatamente alla marcia su ghiaccio, sui veicoli di categoria M1, N1 e O1, l’installazione deve riguardare tutte le ruote, anche in coerenza con la Circolare n. 58/71, prot. n. 557/2174/D del 22.10.1971, emanata dall’allora Ministro dei Trasporti e dell’Aviazione Civile.