- Gennaio 17, 2013
- Posted by: Enrica Esposito
- Categoria: News
NUOVE REGOLE PER LA FATTURAZIONE – commi da 324 a 335
Nella Finanziaria 2013 sono state inserite le disposizioni, dirette al recepimento della Direttiva n. 2010/45/UE in materia di fatturazione,con decorrenza dall’1.1.2013, originariamente previste nell’ambito di un Decreto Legislativo la cui bozza è stata resa nota nel corso del 2012, successivamente trasfuse nel DL n. 216/2012, c.d. “Decreto Salva infrazioni” (il cui testo non sarà convertito in legge). Le nuove disposizioni sono applicabili alle operazioni effettuate a decorrere dall’1.1.2013. In particolare:
- è introdotto un nuovo contenuto della fattura (tra gli elementi obbligatori si evidenzia il numero di partita IVA dell’acquirente / committente, il numero di identificazione IVA del cliente UE ovvero il codice fiscale del cliente soggetto privato);
- la fattura va emessa anche per le operazioni carenti della territorialità indicando “inversione contabile” se effettuate nei confronti di soggetti passivi UE ovvero “operazione non soggetta”;
- viene modificata la definizione di fattura elettronica, intendendosi tale “la fattura che è stata emessa e ricevuta in un qualunque formato elettronico”.
Il ricorso alla fattura elettronica è subordinato all’accettazione da parte del destinatario;
- la fattura relativa ai servizi generici ex art. 7-ter, DPR n. 633/72 va emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. Con l’introduzione del nuovo art. 21-bis è prevista l’emissione della “fattura semplificata”, limitata alle operazioni di importo complessivo non superiore a € 100 e alle note di variazione.
- OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE: Le modifiche apportate al DL n. 331/93 riguardano il momento di effettuazione delle operazioni (art. 39), nonché la relativa fatturazione (art. 46) e registrazione (art. 47).Momento di effettuazione delle operazioni. Una cessione / acquisto intra UE si considera effettuata all’atto dell’inizio del trasporto / spedizione dei beni all’acquirente o a terzi per suo conto, dall’Italia o dallo Stato UE di provenienza. Non è stato modificato il momento di effettuazione in presenza di effetti traslativi / costitutivi successivi alla consegna nonché in caso di contratti estimatori.In merito alle ipotesi che anticipano il momento di effettuazione dell’operazione rileva l’emissione della fattura (in precedenza era previsto anche il pagamento di tutto o parte del corrispettivo). In tal caso l’operazione si considera effettuata, limitatamente all’importo fatturato, alla data della fattura.Per le cessioni / acquisti effettuati in modo continuato nell’arco di un periodo superiore ad un mese, il momento di effettuazione è fissato al termine di ciascun mese.Fatturazione / registrazione delle operazioniIn relazione agli acquisti intraUE è confermata la consueta modalità di integrazione della fattura emessa dal fornitore UE. Relativamente alle prestazioni di servizi effettuate da soggetti UE, l’integrazione della fattura estera non è più limitata ai servizi generici ex art. 7-ter, DPR n. 633/72.
Le fatture così integrate vanno annotate:
- nel registro delle fatture emesse / corrispettivi entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricezione, e con riferimento al mese precedente, con l’indicazione del corrispettivo espresso in valuta estera;
- nel registro degli acquisti, ai fini della detrazione dell’IVA a credito.
In caso di mancato ricevimento della fattura estera entro il secondo mese successivo a quello di effettuazione, l’acquirente è tenuto ad emettere entro il giorno 15 del terzo mese successivo a quello di effettuazione un’apposita autofattura. L’annotazione nel registro delle fatture emesse va effettuata entro il termine di emissione e con riferimento al mese precedente.
La fattura relativa ad una cessione intraUE va emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione e va annotata nel registro delle fatture emesse entro il termine di emissione, con riferimento al mese di effettuazione.
PRODOTTI SOGGETTI AD ACCISA – comma 363
Dal 2013, l’assoggettamento alle accise è esteso agli additivi per carburanti (codici NC 3811 11 10 3811 11 90, 3811 19 00 e 3811 90 00).
IMU – commi 380 e 386
Relativamente all’IMU, per il 2013 e 2014, “al fine di assicurare la spettanza ai Comuni del gettito”, sono introdotte le seguenti novità:
?è soppressa la quota riservata allo Stato pari al 50% dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze. Di conseguenza l’intero gettito spetta al Comune;
È soppresso, conseguentemente, il Fondo sperimentale di riequilibrio ex art. 2, D.Lgs. n.23/2011;
- è riservato allo Stato il gettito IMU, calcolato sulla base dell’aliquota “standard” dello 0,76%, derivante dagli immobili appartenenti alla categoria catastale “D”. Per tali immobili i Comuni possono aumentare fino allo 0,3% l’aliquota “standard”.
CONTRIBUTO PER L’ACQUISTO DI VEICOLI A BASSE EMISSIONI – comma 422
È fissato a 30 giorni (anziché dall’1.1.2013) dalla data di entrata in vigore del Decreto attuativo delle disposizioni di cui all’art. 17-decies, DL n. 83/2012, c.d. “Decreto Crescita”, il termine a decorrere dal quale, e fino al 31.12.2015, è riconosciuto un contributo a favore dei soggetti che:
- acquistano in Italia, anche tramite leasing, un veicolo nuovo a basse emissioni complessive;
- consegnano per la rottamazione un veicolo di cui siano proprietari o utilizzatori (in caso di leasing) da almeno 12 mesi. Il veicolo consegnato deve essere della stessa categoria di quello acquistato e deve risultare immatricolato da almeno 10 anni prima della data d’acquisto del nuovo.
Si rammenta che sono “a basse emissioni complessive” i veicoli a trazione elettrica, ibrida, GPL, metano, biometano, biocombustibile e idrogeno che producono emissioni di anidride carbonica non superiori a 120 g/km e ridotte emissioni di ulteriori sostanze inquinanti.
Il contributo in esame è:
- riconosciuto all’acquirente mediante compensazione con il prezzo di acquisto;
- rimborsato al venditore dalle imprese costruttrici / importatrici le quali lo “recuperano” quale credito d’imposta utilizzabile in compensazione.
RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI – comma 473
Per effetto della modifica dell’art. 2, comma 2, DL n. 282/2002, è disposta la riapertura della possibilità di rideterminare il costo di acquisto di:
- terreni edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi;
- partecipazioni non quotate in mercati regolamentati, possedute a titolo di proprietà e usufrutto; alla data dell’1.1.2013, non in regime di impresa, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché di enti non commerciali.
È fissato al 30.6.2013 il termine entro il quale provvedere:
- alla redazione ed all’asseverazione della perizia di stima;
- al versamento dell’imposta sostitutiva calcolata applicando al valore del terreno / partecipazione risultante dalla perizia, le seguenti aliquote:
- 2% per le partecipazioni non qualificate;
- 4% per le partecipazioni qualificate e per i terreni.
APPARECCHI DA DIVERTIMENTO ED INTRATTENIMENTO – comma 475
Con l’introduzione delle nuove lett. c-bis ) e c-ter) al comma 7 dell’art. 110, TULPS, è stata ampliata la tipologia di apparecchi e congegni per il gioco lecito, che ora ricomprende, oltre quelli elettromeccanici privi di monitor attraverso i quali il giocatore esprime la propria abilità fisica, mentale e strategica, attivabili esclusivamente con l’introduzione di monete metalliche (lett. a) e quelli basati sulla sola abilità fisica, mentale o strategica che non distribuiscono premi (lett. c), anche quelli:
- meccanici ed elettromeccanici, diversi dagli apparecchi di cui alle citate lett. a) e c), attivabili con moneta / gettone / altri strumenti elettronici di pagamento che possono distribuire tagliandi dopo la conclusione della partita;
- meccanici ed elettromeccanici per i quali l’accesso al gioco è regolato senza introduzione di denaro ma con utilizzo di tempo o a scopo.
Con uno specifico DM sarà definita la determinazione della base imponibile forfetaria ISI.
PREU – comma 479
Dall’1.1.2013 la misura del PREU, applicabile agli apparecchi per il gioco lecito facenti parte della rete telematica di cui all’art. 110, comma 6, lett. b), TULPS, è aumentata dal 4,5% al 5% delle somme giocate.
INCREMENTO ALIQUOTE IVA – comma 480
Modificando l’art. 40, comma 1-ter, DL n. 98/2011 (c.d. “Manovra Correttiva”) è disposto l’incremento, dall’1.7.2013, dell’aliquota IVA ordinaria dal 21% al 22%.
Si rammenta che il citato art. 40, come modificato dall’art. 21, DL n. 95/2012, prevedeva l’aumento delle aliquote IVA del 10% e 21% di 2 punti percentuali nel periodo 1.7 – 31.12.2013 e la rideterminazione delle stesse, dall’1.1.2014, nella misura dell’11% e del 22% qualora entro il 30.6.2013 non fosse entrata in vigore la Riforma fiscale.
Ora la Finanziaria 2013 anticipa, di fatto, l’applicazione dell’aliquota ordinaria del 22% e tale aumento opera a prescindere dall’entrata in vigore della predetta Riforma. Non è riproposto l’incremento dell’aliquota IVA ridotta del 10% che rimane pertanto confermata in tale misura.
DETRAZIONI PER FIGLI A CARICO – comma 483
Dal’1.1.2013 sono aumentate le detrazioni relative ai figli fiscalmente a carico. Infatti, per effetto della modifica dell’art. 12, comma 1, lett. c), TUIR, è disposta la spettanza di:
- € 950 (in luogo di € 800) per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi o affidati;
- € 1.220 (in luogo di € 900) per ciascun figlio di età inferiore a 3 anni.
È previsto inoltre l’aumento delle predette detrazioni di € 400 (in luogo di € 220) per ogni figlio portatore di handicap.
DEDUZIONI IRAP – commi 484 e 485
A decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2013 (ossia dal 2014 per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare), sono incrementate la deduzione IRAP c.d. “cuneo fiscale”, nonché l’ulteriore deduzione differenziata a seconda dell’ammontare del valore della produzione.
ULTERIORE DEDUZIONE
È incrementa l’ulteriore deduzione dalla base imponibile IRAP, prevista dall’art. 11, comma 4-bis, D.Lgs. n. 446/97, spettante ai soggetti passivi con un valore della produzione inferiore o uguale a € 180.999,91
TOBIN TAX – commi da 491 a 500
È introdotta un’imposta sulle transazioni finanziarie (c.d. Tobin tax), non deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP, relativamente:
- al trasferimento di azioni ed altri strumenti finanziari partecipativi ex art. 2346, comma 6, C.c., emessi da società residenti in Italia, nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti a prescindere dalla residenza dell’emittente e al trasferimento della proprietà di azioni per effetto della conversione di obbligazioni.
DEDUCIBILITÀ COSTI AUTOVEICOLI – comma 501
Con la modifica dell’art. 164, TUIR, è disposta l’ulteriore riduzione della percentuale di deducibilità dei costi relativi ai veicoli utilizzati da imprese e lavoratori autonomi, che passa dall’attuale 40% al 20%.
La nuova misura, che rimane applicabile, in generale, dal 2013, va considerata ai fini della determinazione degli acconti dovuti per il 2013. Infatti, dovrà essere assunta quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata applicando la nuova percentuale.
La Finanziaria 2013 non ha ulteriormente modificato la percentuale di deducibilità relativa ai veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti che dal 2013, per effetto della modifica apportata all’art. 164, TUIR ad opera della citata Legge n. 92/2012, passa dal 90% al 70%.
RIVALUTAZIONE REDDITO DOMINICALE E AGRARIO – comma 512
Per il triennio 2013 – 2015, ai fini delle imposte dirette, il reddito dominicale ed agrario è rivalutato (nel testo originario era previsto per il 2012 – 2014):
- del 15%;
- del 5% per i terreni agricoli e per quelli non coltivati, posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella previdenza agricola.
Tale incremento va applicato sull’importo risultante dalla rivalutazione ex art. 50, Legge n. 662/96, pari all’80% per il reddito dominicale e al 70% per il reddito agrario. Le nuove disposizioni devono essere considerate per la determinazione dell’acconto IRPEF 2013.
SOCIETÀ DI PERSONE E SRL AGRICOLE – commi 513 e 514
Nell’ambito del settore agricolo sono abrogate alcune disposizioni previste dalla Finanziaria 2007.
In particolare:
- per le società di persone e le srl che assumono la qualifica di società agricole ex art. 2, D.Lgs. n. 99/2004 è eliminata la possibilità di optare per la determinazione del reddito con le modalità fondiarie ai sensi dell'art. 32, TUIR;
- per le società di persone e srl costituite da imprenditori che esercitano esclusivamente le attività di manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli ceduti dai soci non è più consentito optare per la determinazione del reddito applicando ai ricavi il coefficiente di redditività del 25%.
“PATRIMONIALE” SU IMMOBILI E ATTIVITÀ FINANZIARIE ESTERI – commi 518 e 519
Modificando l’art. 19, DL n. 201/2011 sono state introdotte alcune novità relativamente all’imposta patrimoniale per gli immobili e le attività finanziarie detenuti all’estero.
Con riferimento agli immobili:
- è differita dal 2011 al 2012 la decorrenza dell’imposta sul valore degli immobili situati all’estero (c.d. IVIE), a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti;
- in base al nuovo comma 15-ter per l’abitazione principale e relative pertinenze nonché per gli immobili non locati assoggettati all’imposta patrimoniale non è applicabile la disposizione ex art. 70, comma 2, TUIR, ossia l’IRPEF sul reddito fondiario;
- è introdotta la modalità di versamento dell’imposta in acconto e a saldo (anziché, in unica soluzione), con le medesime regole previste ai fini IRPEF.
Con riferimento alle attività finanziarie:
- è differita dal 2011 al 2012 la decorrenza dell’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero (c.d. IVAFE) dalle persone fisiche residenti;
- l’applicazione dell’imposta nella misura fissa di € 34,20 è estesa a tutti i c/c bancari e libretti al risparmio, ovunque detenuti. In precedenza l’applicabilità di tale misura era limitata esclusivamente a quelli detenuti in Stati UE / SEE;
- è introdotta la modalità di versamento dell’imposta in acconto e a saldo (anziché, in unica soluzione), con le medesime regole previste ai fini IRPEF.
In considerazione della nuova decorrenza, dal 2011 al 2012, delle citate imposte quanto versato nel 2011 è considerato eseguito in acconto per il 2012.
DETRAZIONI CARICHI DI FAMIGLIA PER SOGGETTI NON RESIDENTI – comma 526
È prorogata anche per il 2013 la detrazione per carichi di famiglia ex art. 12, TUIR a favore dei soggetti non residenti.
Si rammenta che per poter beneficiare delle detrazioni per carichi di famiglia, tali soggetti devono dimostrare con idonea documentazione che i relativi familiari possiedono un reddito complessivo non superiore a € 2.840,51, compresi i redditi prodotti fuori dall’Italia e di non godere nel proprio Paese di residenza di alcun beneficio similare.
La detrazione relativa al 2013 non rileva ai fini della determinazione dell’acconto IRPEF dovuto per il 2014.
SOMME ISCRITTE A RUOLO ENTRO IL 31.12.99 FINO A € 2.000 – comma 527
È disposto l’annullamento automatico delle somme di importo fino a € 2.000 (comprensivo del capitale, degli interessi e delle sanzioni) iscritte in ruoli resi esecutivi entro il 31.12.99.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RISCOSSIONE – commi da 530 a 544
In materia di riscossione è stata disposta:
- la proroga di 1 anno, e pertanto fino al 31.12.2014, del termine entro il quale, per i ruoli emessi entro il 31.12.2011, può essere presentata la comunicazione di discarico per inesigibilità;
- dall’1.1.2013, la sospensione, da parte dell’Agente della riscossione, degli atti finalizzati alla riscossione delle somme iscritte a ruolo, a fronte della presentazione, da parte del contribuente, di una specifica istanza;
- la possibilità per il contribuente di presentare all’Agente della riscossione, entro 90 giorni dal ricevimento del primo atto di riscossione ovvero di un atto della procedura cautelare o esecutiva, una dichiarazione dalla quale risulti che gli atti emessi dall’Ente creditore prima della formazione del ruolo o la successiva cartella di pagamento sono interessati da:
- prescrizione o decadenza;
- provvedimento di sgravio;
- pagamento effettuato prima della formazione del ruolo;
- da qualsiasi causa di inesigibilità del credito.
La dichiarazione mendace del contribuente circa la sussistenza delle predette condizioni comporta l’applicazione delle sanzioni penali nonché della sanzione dal 100% al 200% delle somme dovute, con un minimo di € 258.
Entro 10 giorni l’Agente della riscossione, previa sospensione degli atti esecutivi, trasmette la domanda all’Ente creditore, il quale, entro i successivi 60 giorni, conferma la richiesta del contribuente ovvero la rigetta riprendendo la procedura esecutiva.
Al decorso di 220 giorni dalla presentazione della dichiarazione del contribuente senza che lo stesso riceva alcuna notizia dal creditore, il ruolo è annullato di diritto.
La procedura esaminata è applicabile anche alle dichiarazioni presentate dal contribuente prima dell’1.1.2013. Il creditore invia la comunicazione al contribuente di accoglimento / rigetto della richiesta entro il 31.3.2013; in mancanza, decorso il termine di 220 giorni, il ruolo è annullato;
- relativamente alle riscossioni coattive di ruoli di importi fino a € 1.000 intraprese dall’1.1.2013, non sono possibili azioni cautelari ed esecutive prima del decorso di 120 giorni dall’invio di un avviso contenente il dettaglio delle iscrizioni a ruolo.
RISCOSSIONE COATTIVA – comma 545
È stata abrogata la lett. gg-quinquies) del comma 2 dell’art. 7, DL n. 70/2011 che prevedeva che in caso di riscossione coattiva dei debiti di importo fino a € 2.000 intrapresa successivamente al 13.7.2011 al contribuente dovevano essere inviati, prima dell’azione cautelare ed esecutiva, 2 solleciti di pagamento (il secondo decorsi almeno 6 mesi dal primo).
LAVORATORI TRANSFRONTALIERI – comma 549
È confermata anche per il 2012 l’esenzione da IRPEF, nel limite di € 6.700, per i redditi di lavoro conseguiti dai soggetti residenti in Italia che prestano l’attività lavorativa, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all’estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi.
Il beneficio fiscale connesso con l’esenzione non rileva ai fini della determinazione dell’acconto IRPEF per il 2014.
Si rammenta che per il 2012 l’applicazione dell’esenzione è stata prorogata dal DL n. 216/2011 (c.d. “Decreto Proroghe”).
ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF – comma 555
Per effetto della modifica dell’art. 6, comma 7, D.Lgs. n. 68/2012 è posticipata dal 2013 al 2014 la possibilità delle Regioni:
- di stabilire aliquote dell'addizionale regionale IRPEF differenziate esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale;
- nell'ambito dell’addizionale, disporre:
- detrazioni in favore della famiglia, maggiorando le detrazioni previste dall'art. 12, TUIR;
- detrazioni in luogo dell'erogazione di sussidi, voucher, buoni servizio e altre misure di sostegno sociale previste dalla legislazione regionale.