- Dicembre 22, 2016
- Posted by: Enrica Esposito
- Categoria: News
La legge “finanziaria 2017”, con effetti dal 1° gennaio 2017, interesserà i datori di lavoro che scelgono di investire al Sud. Per quanto riguarda gli incentivi all’occupazione, infatti, va segnalata la decontribuzione totale dei contributi a carico impresa (nel limite massimo di 8.060 euro l’anno) riconosciuta ai datori di lavoro per le assunzioni a tempo indeterminato svolte nelle regioni: Calabria, Sicilia, Sardegna, Puglia, Basilicata, Campania, Molise ed Abruzzo. La misura per il rilancio del Sud riguarderà le assunzioni di giovani con un’età compresa tra i 15 e i 24 anni, oppure tutti coloro, dai 25 anni in poi, che siano stati disoccupati nei sei mesi precedenti all’assunzione.
OMAGGI NATALIZI E BUSTA PAGA: articolo 51, TUIR
Tradizionalmente, in occasione delle festività natalizie, molte aziende consegnano pacchi dono o omaggi ai dipendenti. Seppur corresponsione in natura, trattandosi di elargizione che avviene dal datore di lavoro al lavoratore subordinato, si ritiene utile evidenziare il trattamento fiscale e contributivo al quale assoggettare la corresponsione di tali omaggi ai dipendenti.
La norma parla di erogazioni liberali; occorre fare una distinzione tra: erogazioni in denaro ed erogazioni in natura.
Infatti, mentre le prime (in denaro) risultano interamente imponibili, le seconde (in natura) rientrano nell’ambito di applicazione del comma 3, articolo 51 del TUIR (Testo Unico Imposte sui Redditi) che, come noto, prevede la non imponibilità dei beni ceduti e dei servizi prestati ai dipendenti se complessivamente di importo non superiore ad euro 258,23. Qualora però il valore di detti beni e servizi sia superiore al limite indicato, lo stesso concorre per intero alla formazione della base imponibile sia previdenziale che fiscale. Quindi, risulta evidente che la qualificazione dell’erogazione liberale assume assoluta rilevanza dal momento che trovano applicazione regole impositive diverse (sia ai fini previdenziali che fiscali) a seconda che l’erogazione sia in denaro ovvero sotto forma di beni.
Tra le liberalità in natura vanno collocati anche eventuali buoni acquisto che le aziende cedono ai propri dipendenti, da utilizzare presso i negozi convenzionati. Ai sensi del citato comma 3 dell’articolo 51, l’esclusione dal reddito opera anche se la liberalità è erogata: ad un solo dipendente, non essendo più richiesto, come previsto in passato, che l’erogazione liberale sia concessa in occasione di festività o ricorrenze alla generalità o a categorie di dipendenti; fermo restando che se il valore in questione è superiore al suddetto limite (258,23), lo stesso concorre interamente a formare il reddito. Anche il “Pacco Natalizio” rientra nella suindicata casistica come confermato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 59/2008; qualora il valore del pacco natalizio però superi il limite di euro 258,23, concorrerà per intero alla formazione del reddito di lavoro e non solo per la quota eccedente.
Occorre rilevare che la valutazione dell’assoggettamento del relativo valore deve essere effettuata:
– considerando complessivamente tutti i beni ceduti e servizi prestati al lavoratore,
– nonché ulteriori erogazioni in natura concesse al dipendente nel corso del periodo d’imposta.
CONGUAGLIO FISCALE DELLE RETRIBUZIONI DI FINE ANNO
Pagamento degli stipendi di dicembre entro il 12 gennaio 2017
Con la presente nota si rammenta il protrarsi della norma fiscale che prevede l’obbligo di corrispondere e contabilizzare le retribuzioni di fine anno (2016) entro e non oltre la data del 12 gennaio 2017.
Solo il rispetto di tale scadenza consente la corretta esposizione dei redditi nella CU (ex Cud), Certificazione Unica ai sensi D. Lgs 21 novembre 2014 n.175, nonché il regolare versamento delle ritenute IRPEF.
Apprendistato
Scade a fine anno, al 31/12/2016, il regime agevolato per i contratti di Apprendistato avviati dalle piccole imprese, quelle che occupano un numero di dipendenti pari o inferiore a nove unità. Per tali imprese l’art. 22 della legge 183/2011 ha previsto un particolare incentivo in favore dei contratti di apprendistato stipulati nel periodo 1.1.2012 – 31.12.2016, totale contro, di converso, in caso di stipula di un contratto nel 2017, l’applicabilità del norma regime contributivo previsto per gli apprendisti (sostanzialmente un onere contributivo aggiuntivo pari all’1,5% per il primo anno, 3% il secondo anno e 10% il terzo anno).
Con assunzione entro il 31/12/2016 la misura più favorevole è valida per i primi 36 mesi di apprendistato; qualora lo stesso dovesse avere una durata superiore, per la rimanente parte troverà applicazione l’aliquota del 10%. Siccome tale scadenza non è stata prorogata dalla legge di bilancio 2017, laddove un’impresa fosse in procinto di assumere un apprendista conviene valutare l’eventualità di anticiparne l’avviamento entro il 31/12/2016, assicurandosi così il regime agevolato per i successivi 36 mesi.
Contributo di licenziamento
La legge di bilancio 2017 rende strutturale l’esenzione del contributo di licenziamento, in scadenza il 31/12/2016, per le due situazioni di seguito descritte. Con l’art. 1, comma 184 della legge citata viene sottratta all’obbligo di pagare il ticket di licenziamento 1) la casistica dei licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto, ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro, in attuazione di clausole sociali che garantiscano la continuità occupazionale prevista dai Ccnl e 2) l’interruzione di rapporto a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere.
Sgravio parziale biennale: solo per assunzioni entro il 31 dicembre 2016
Dopo l’approvazione della legge di Bilancio 2017, si torna sull’argomento degli sgravi per le assunzioni a tempo indeterminato poiché appare definitiva la scadenza al 31 dicembre 2016 dell’opportunità di poter usufruire dello sgravio biennale introdotto dalla legge di Stabilità 2016. Lo sgravio può essere richiesto dai datori di lavoro che effettuano nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato e consiste in un regime di esonero contributivo per un periodo massimo di ventiquattro mesi e nella misura del 40%, nel rispetto di un tetto massimo di fruizione pari a 3.250 euro annuo.
Ricorrendone i presupposti e i requisiti soggettivi (i lavoratori non devono aver avuto alcun rapporto di lavoro a tempo indeterminato nei 6 mesi precedenti l’assunzione) tale sgravio biennale potrà spettare solamente se l’avviamento avverrà entro il 31/12/2016 non avendo la legge di bilancio 2017 previsto alcunché in proposito.